Giurisprudenza e Prassi

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA - DISCREZIONALITA' P.A. - MA DEVONO PREVALERE I PROFILI TECNICI (108.4)

ANAC PARERE 2024

Rispetto alla disposizione del previgente art. 95, comma 6, del d.lgs. 50/2016, che elencava in via esemplificativa predetti criteri di aggiudicazione dell'offerta (riferiti anche ad aspetti organizzativi dell'impresa, alle qualifiche e all'esperienza del personale utilizzato nell'appalto), nell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 tale elenco non è stato riprodotto.

Ciò è stato sottolineato anche nella Relazione Illustrativa del Codice, nella quale è stato osservato che "A differenza della formulazione del comma 6 dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stata eliminata l'elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che appaiono da inserire eventualmente in una normativa attuativa di carattere secondario".

L'art. 108 del Codice, quindi, ha lasciato alla stazione appaltante l'individuazione, nei documenti di gara, dei predetti criteri di valutazione dell'offerta, stabilendo espressamente l'obbligo per la stessa, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare nel bando di gara gli elementi qualitativi dell'offerta e criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Sembra utile aggiungere a quanto sopra che la norma de qua, lascia altresì alla stazione appaltante l'individuazione, nell'ambito dell'oepv, del tetto massimo per il punteggio economico, fissato in precedenza (art. 95, CO. 10-bis del d.lgs. 50/2016) entro il limite del 30 per cento ed ora previsto solo per i beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici (fissato in tal caso entro il limite del 10 per cento) e per i contratti ad alta intensità di manodopera (fissato entro il limite del 30 per cento).

Tale discrezionalità deve comunque essere esercitata nel rispetto dei principi fissati nel comma 4 dell'art. 108 del Codice sopra richiamato, secondo il quale gli elementi di valutazione dell'oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere finalizzati a valorizzare la qualità dell'offerta e devono essere tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici della stessa.

Principio dal quale sembrerebbe derivare l'impossibilità, per la stazione appaltante, di attribuire all'elemento economico (relativo al prezzo offerto) un ruolo preponderante rispetto ai profili tecnici nell'ambito dell'offerta stessa

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...