Giurisprudenza e Prassi

LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE E L'OBBLIGO DELLA DOPPIA SOTTOSCRIZIONE NON SI APPLICANO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

È destituita di fondamento anche la tesi per cui la clausola di decadenza sia inoperante perché non specificamente approvata per iscritto, a norma dell'art. 1341, co. 2, cod.

Come noto, l'art. 1341 cod. civ. – recante la primigenia disciplina civilistica dedicata ai contratti asimmetrici – stabilisce che le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti non sono efficaci se non conosciute o diligentemente conoscibili dall'altra parte (co. 1) e che tali condizioni, se integranti una delle clausole vessatorie ivi elencate (tra cui le decadenze convenzionali), richiedono una specifica approvazione, per iscritto, della parte che non le ha predisposte.

Ebbene, la norma è inapplicabile alle clausole di un capitolato speciale d'appalto richiamate nel contratto concluso tra la stazione appaltante e l'impresa vincitrice della gara. Infatti, secondo un consolidato e persuasivo indirizzo della Corte di Cassazione formatosi sui rapporti tra l'art. 1341 cod. civ. e i capitolati speciali, «il richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento - come il capitolato speciale predisposto con la funzione di regolamentare un singolo rapporto - effettuato dalle parti contraenti sul presupposto della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate: il rinvio a tale atto formulato dai contraenti, equivalendo alla sua materiale trascrizione nel documento sottoscritto, comporta che detta sottoscrizione si estenda alle clausole in esso contenute, che al tempo stesso sono sottratte alla esigenza della approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., comma 2, non essendo tale capitolato diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti, ma solo quello da istituirsi con il vincitore della gara» (in termini, Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2007, n. 2256; in senso conforme v., altresì, Cass. Civ., Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783; Id., 19 marzo 2004, n. 5549; Id., 6 settembre 2006, n. 19130; cfr., inoltre, Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisdizionale, 3 giugno 2020, n. 393).

In breve: "le clausole di un capitolato speciale d'appalto richiamate nel contratto concluso tra la stazione appaltante e l'impresa vincitrice della gara" non sono soggette alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, co. 2, c.c., poiché il rinvio operato dai contraenti al capitolato "equivalendo alla sua materiale trascrizione nel documento sottoscritto, comporta che detta sottoscrizione si estenda alle clausole in esso contenute".

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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