Giurisprudenza e Prassi

LEX SPECIALIS - ONERI SPROPORZIONATI E PARTECIPAZIONE IMPOSSIBILE - CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI

TAR EMILIA BO SENTENZA 2022

Nel caso in esame la natura “escludente” che legittimerebbe l’interesse a ricorrere va infatti individuata nella presenza di eventuali gare che renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa a parte ricorrente la possibilità di poter partecipare effettivamente alla gara, e non negli ulteriori effetti conseguenti all’aggiudicazione della gara, che nel caso in esame sono appunto individuati da parte ricorrente nel fatto che la gara, per come congegnata, prevedendo quale corrispettivo dell’aggiudicatario il diritto di esclusiva, determinerebbe l’ “l’esclusione” dal mercato di ulteriori operatori.

In particolare, parte ricorrente ravvisa il proprio interesse a ricorrere nella circostanza che l’esclusiva in oggetto, con divieto di esercizio di attività concorrenti a quella del concessionario, determinerebbe la conseguenza che OMISSIS S.p.A. si vedrà respinta qualsiasi istanza che dovesse decidere di presentare, nei prossimi 11 anni, per ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio del Comune di Bologna, nei limiti stabiliti dal richiamato art. 6 dello schema di convenzione.

Tale prospettazione non può essere accolta.

In particolare, come evidenziato dalla giurisprudenza, ai fini dell’impugnazione di una procedura di gara da parte di chi non vi abbia partecipato le clausole escludenti – che in quanto uniche eccezioni alla regola della non immediata impugnabilità del bando sono di stretta interpretazione- sono da ritenersi quelle che rendano impossibile o estremamente difficoltoso formulare un’offerta, ivi comprese le clausole che impongono oneri o termini procedimentali o adempimenti propedeutici alla partecipazione di impossibile soddisfazione o del tutto spropositati.

Rientrano nel novero delle clausole immediatamente escludenti anche le seguenti fattispecie: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 23/05/2022, n. 6628).

Tanto precisato sul concetto di “clausola escludente”, il Collegio non ravvisa nel Bando in questione clausole escludenti nel senso suindicato ed in particolare non ritiene qualificabile come tale la disposizione del disciplinare che stabilisce che il concessionario godrà di “un diritto di esclusiva così come indicato nella bozza di convenzione – ed in particolare nell’art.6 dello Schema di Convenzione- poiché tale previsione non precludeva affatto alla ricorrente di partecipare alla gara, ma della quale la stessa ricorrente avrebbe ben potuto giovarsi ove vi avesse partecipato, con esito vittorioso.

Ed invero, “chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga paralizzata” ( Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2022, n. 2951).


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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;