Giurisprudenza e Prassi

FORMULA MATEMATICA PER VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - ERRATA - CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTE (83)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2023

Nella vicenda in esame non sussistono gli elementi idonei a qualificare la predisposizione della formula presente all’art. 26 del disciplinare di gara come errore materiale rilevabile ictu oculi, in quanto il coefficiente “n” risulta allineato alla medesima formula, Ci = [R(a)/Rmax]n, in luogo della sua collocazione all’apice della parentesi quadra -collocazione corretta per consentire l’assegnazione del punteggio nel range di 20- cosicché per comprendere che tale parametro risulti inapplicabile e contrastante con la legge di gara è comunque necessario operare prima un calcolo matematico.

In sostanza, pertanto, l’errore materiale non è rilevabile ictu oculi.

In esito a tali preliminari considerazioni, è suscettibile comunque di vaglio favorevole il rilievo processuale di tardività della censura formulato dalla difesa regionale.

La giurisprudenza ha invero chiarito che il carattere immediatamente escludente dei precetti di gara è anche rinvenibile nelle clausole, come nella specie, che “c) prevedendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; … f) contengano gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure presentino formule matematiche del tutto errate”, posto che nella vicenda in esame l’applicazione della formula indicata nel disciplinare conduce ad un punteggio massimo di 5 sui 20 prescritti per l’offerta economica, risultando quindi tale formula del tutto errata (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 marzo 2021, n. 2093).

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;