Giurisprudenza e Prassi

Clausole escludenti e mancata partecipazione dopo la sospensiva cautelare

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Il ricorso proposto contro le clausole di un bando di gara asseritamente escludenti diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nel caso in cui la parte ricorrente, a seguito dell'accoglimento di una istanza cautelare volta a consentirne la partecipazione con riserva, ometta di presentare la domanda di partecipazione alla procedura, venendo meno l'utilità strumentale dell'annullamento richiesto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)