Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE: L'ASSENZA DI APPOSITA PREVISIONE NON BASTA PER ANNULLARE LA GARA SE NON SI DIMOSTRANO LE MAGGIORI CHANCES DI AGGIUDICAZIONE (108.7)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Avuta notizia dell’esito della gara, parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento in autotutela, sulla scorta del rilievo che la lex specialis, in asserita violazione dell’art. 108, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023, non prevedeva l’attribuzione di un maggior punteggio in favore delle imprese che adottano politiche tese a promuovere la parità di genere.

Atteso che tutti i concorrenti alla gara sarebbero in possesso della certificazione sulla parità di genere l’Amministrazione ha respinto tale istanza, ed ha poi provveduto ad adottare il citato provvedimento di aggiudicazione del 19 settembre 2025.

Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento e degli altri atti della procedura di gara è quindi insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe.

Denunzia in somma sintesi parte ricorrente l’illegittimità dei provvedimenti in questa sede impugnati, stante che le regole di gara, in violazione dell’art. 108, comma 7, del D.lgs. n. 36/20236 non prevedevano un criterio premiale volto a promuovere la parità di genere. In sostanza, la ricorrente si duole della mancata previsione di un maggior punteggio da attribuire alle ditte partecipanti in possesso della certificazione della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

L’eccezione è infondata atteso che, a parere del Collegio, l’illegittimità di cui si duole la ricorrente non costituiva comunque un elemento in grado di impedire a monte agli operatori di partecipare alla procedura di gara o di formulare compiutamente la propria offerta, implicando piuttosto un mero diverso svolgimento della procedura: ne discende che, nell’odierna vicenda di causa, non è possibile ravvisare una carenza della disciplina di gara dagli effetti autenticamente “escludenti”, che avrebbe comportato per la ricorrente l’onere di impugnare la lex specialis all’atto della sua pubblicazione o, comunque, in un momento antecedente rispetto all’intervenuta aggiudicazione della gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773, con riguardo alla materia dei criteri ambientali minimi).

Il Collegio reputa invece fondata l’eccezione, come precisata con la memoria del 3 ottobre 2025, con cui la difesa erariale sostiene l’inammissibilità del ricorso all’esame stante, per un verso, che il mancato inserimento, fra i criteri premiali, della certificazione sulla parità di genere, non ha prodotto in concreto alcun pregiudizio alla parte ricorrente e, per altro verso, che l’indicato interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara ed alla sua riedizione non è stato supportato da ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta.

In altri termini, se è vero che il ricorrente può trarre un vantaggio dall’annullamento del bando e conseguentemente di tutta la procedura, in quanto la sua eventuale riedizione gli offrirebbe una nuova possibilità di aggiudicazione, tuttavia la mancata allegazione circa le maggiori chanches di aggiudicazione che la legittimità del bando avrebbe comportato rende tale vantaggio del tutto astratto, in quanto meramente ipotetico e, cioè, incerto. Invero, l’impugnazione di un bando di gara, che non abbia impedito al ricorrente la partecipazione esige l’individuazione del pregiudizio derivato al concorrente dall’illegittimità dedotta, atteso che, in mancanza, la mera riedizione della gara, non essendo accompagnata dall’effettivo aumento delle possibilità di aggiudicazione, si traduce in un vantaggio meramente ipotetico dunque, come detto, incerto, per cui l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196).


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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