Giurisprudenza e Prassi

LIMITI TERRITORIALI AI PARTECIPANTI – LEGITTIMO SE MOTIVATO

ANAC ATTO 2022

La scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori dell’area metropolitana è riferibile ad una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione; tale scelta tuttavia, in base ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost., deve essere ragionevolmente motivata, ed altresì, in ossequio al principio di massima trasparenza, la stessa motivazione deve essere adeguatamente esplicitata nella determina a contrarre dell’Amministrazione.

Pare opportuno infine osservare quanto già rilevato dall’Autorità ovvero che alla procedura negoziata delineata dalla disciplina in deroga rimangono applicabili, come anche all’affidamento diretto, le Linee Guida n. 4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell’art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto.”

Una preliminare indagine di mercato, effettuata dall’Amministrazione in base alle proprie specifiche esigenze, avrebbe potuto consentire di acquisire la manifestazione di interesse di tutti gli operatori economici che ritenevano conveniente partecipare all’appalto, con una successiva selezione dei concorrenti maggiormente rispettosa del principio di non discriminazione; tale principio, si ricorda, deve essere in ogni caso garantito pure in vigenza dell’attuale disciplina derogatoria del codice dei contratti.


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