Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI PROSSIMITA' DEGLI IMPIANTI - VA VALORIZZATO ATTRAVERSO UN ADEGUATO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALL'OFFERTA TECNICA (108.7)

ANAC PARERE 2024

Nelle procedure di gara dirette all'affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l'ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l'attribuzione di un punteggio proporzionato.

La ricostruzione della sede dell'impianto come elemento premiale dell'offerta trova peraltro conforto nel nuovo Codice dei contratti, che, all'art. 108, comma 7, disciplinante i criteri di valutazione delle offerte tecniche, stabilisce che "Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro //, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento." Come già rappresentato nella Delibera n. 1/2024, dalla lettura della citata disposizione sembra evincersi che, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare il principio della concorrenza con il principio della prossimità come riscontrabile nelle procedure dirette all'affidamento dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 181, comma 5, del d.lgs. 152/2006-, la clausola territoriale potrà essere declinata quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica, in quanto idonea ad incidere sull'efficienza del servizio e non solo sulla sua economicità.

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