PROGETTO DI RIASSORBIMENTO: LEGITTIMO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCEDIMENTALE (57 - 101)
Come noto, il soccorso istruttorio c.d. procedimentale (codificato nell'art. 101, comma 3, del Codice) abilita la stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta, a condizione di non modificare il contenuto dell'offerta tecnica ed economica. A differenza del soccorso istruttorio integrativo (art. 101, comma 1, lett. a) e sanante (art. 101, comma 1, lett. b), che incontrano limiti più rigorosi, l'esperibilità del soccorso procedimentale è ammessa anche con riferimento all'offerta tecnica, laddove sia finalizzato a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante in ordine alla portata del proprio impegno negoziale, superando eventuali ambiguità, fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (cfr. ex multis Delibera ANAC n. 573 del 10 dicembre 2024; Cons. Stato, 31 luglio 2024, n. 6875; Id., sez. III, 23 giugno 2023, n. 6207; TAR Lazio, Roma, sez. II, 9 gennaio 2025, n. 397).
La giurisprudenza ha qualificato il progetto di assorbimento del personale quale documento esplicativo delle modalità di adempimento della clausola sociale, nonché "elemento necessario dell'offerta (nella fattispecie, dell'offerta tecnica, secondo la declinazione operata dalla lex specialis)' (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2025, n. 12690; TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288; Id., 31 ottobre 2024, n. 5830; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 9 ottobre 2025, n. 2885). Nel caso in esame, essendo stato attivato un soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, va tenuto presente che tale istituto consente al concorrente di fornire chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e sui suoi allegati, ivi compreso il progetto di assorbimento (inserito tra la documentazione tecnica), al solo fine di fugare dubbi in ordine ad eventuali ambiguità circa l'impegno negoziale con essa assunta, senza poterla integrare o modificare. Alla stregua della netta differenza tra soccorso istruttorio integrativo/sanante e soccorso procedimentale va letta la clausola di cui all'art. 14 del disciplinare, che, nell'escludere espressamente il soccorso istruttorio per "sanare" l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare la clausola sociale, fa espressamente salvo il potere/dovere della SA di chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e sui suoi allegati, ivi compreso il progetto de quo.
Legittimamente la Commissione giudicatrice ha attivato un semplice soccorso procedimentale, in conformità all'art. 14 del disciplinare, sul progetto di assorbimento (in presenza di un dubbio interpretativo sulla volontà dell'operatore di assorbire il 100% del personale dell'uscente, sebbene non indicato negli allegati al disciplinare).
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