PORTATA DELLA CLAUSOLA SOCIALE E LIMITI ALL'OBBLIGO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE USCENTE (57.1)
In tema di appalti pubblici, la clausola sociale non comporta per l'offerente un obbligo assoluto di mantenere i medesimi livelli occupazionali del gestore uscente, né di applicare le stesse condizioni contrattuali, poiché tale vincolo deve essere bilanciato con la libertà di impresa garantita dall'art. 41 della Costituzione. L'accettazione incondizionata della clausola sociale in sede di gara vincola l'operatore al rispetto degli obblighi assunzionali, ma le concrete modalità di attuazione rilevano principalmente nella fase esecutiva del contratto, salvo diversa e specifica prescrizione della lex specialis che ne richieda l'indicazione a pena di esclusione.
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