Giurisprudenza e Prassi

PIANO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE: ESIGIBILE SOLO SE SONO FORNITE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE (57 - 102)

ANAC PARERE 2025

La giurisprudenza ha sottolineato che devono essere fornite agli operatori indicazioni idonee a consentire di predisporre un piano di assorbimento. Recentemente, il Consiglio di Stato ha, infatti, osservato che l'obbligo della stazione appaltante di fornire agli operatori economici le informazioni relative al personale da riassorbire è soddisfatto qualora i dati, pur non essendo esaustivi in ogni dettaglio, siano sufficienti a consentire la formulazione di un'offerta consapevole (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2025, n. 6717 che ha ritenuto idonea l'indicazione, nel caso di suddivisione in lotti, negli elenchi del personale, del servizio e della struttura in cui ciascuna unità è attualmente impiegata, consentendo di individuare la corrispondenza tra l'oggetto del lotto e l'attività svolta dal personale da reimpiegare e di predisporre conseguentemente un adeguato piano di riassorbimento). Da ciò si desume che la totale assenza di informazioni e di dati relativi al personale dell'impresa uscente (sia in termini numerici che di inquadramento) impatta sulla esigibilità del progetto di assorbimento, O, quantomeno, sul suo contenuto in termini di dettaglio e specificità, da ritenersi direttamente proporzionale al dettaglio e alla esaustività delle informazioni fornite dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.

Un diverso ragionamento condurrebbe all'esito di concepire il progetto di assorbimento quale onere documentale meramente formale ed astratto (ovvero come progetto "al buio"), in quanto non basato su dati concreti e effettivi del personale da assorbire, bensì su dati meramente astratti e generici solo ipotizzati da un operatore. La conseguenza che ne discenderebbe sarebbe quella di trasformare la funzione di tale documento, da documento esplicativo delle concrete modalità di adempimento della clausola sociale (inevitabilmente collegato con la realizzabilità del progetto tecnico e con la sostenibilità dei costi della manodopera, ossia con i profili strutturali dell'offerta specifica presentata in gara), a progetto generico meramente descrittivo di tutte le attività di inclusione sociale e di inserimento di nuovi lavoratori all'interno dell'assetto imprenditoriale adottabili dall'operatore economico.

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La giurisprudenza ha qualificato il progetto di assorbimento del personale quale documento esplicativo delle modalità di adempimento della clausola sociale, nonché "elemento necessario dell'offerta (nella fattispecie, dell'offerta tecnica, secondo la declinazione operata dalla lex specialis)' (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 giugno 2025, n. 12690; TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288; Id., 31 ottobre 2024, n. 5830;TAR Sicilia, Catania, sez. II, 9 ottobre 2025, n. 2885). Nel caso in esame, essendo stato attivato un soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, va tenuto presente che tale istituto consente al concorrente di fornire chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e sui suoi allegati, ivi compreso il progetto di assorbimento (inserito tra la documentazione tecnica), al solo fine di fugare dubbi in ordine ad eventuali ambiguità circa l'impegno negoziale con essa assunta, senza poterla integrare o modificare.

Se, da un lato, legittimamente la Commissione giudicatrice ha attivato un semplice soccorso procedimentale, in conformità all'art. 14 del disciplinare, sul progetto di assorbimento (in presenza di un dubbio interpretativo sulla volontà dell'operatore di assorbire il 100% del personale dell'uscente, sebbene non indicato negli allegati al disciplinare), dall'altro lato, non altrettanto può dirsi sulla conclusione cui questa è giunta all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'operatore in sede di chiarimenti.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)