Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA SOCIALE FLESSIBILE, LAVORATORI CON DISABILITA' E RIMODULAZIONE COSTI IN VERIFICA DI ANOMALIA (57)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Secondo la ricorrente, l’aggiudicataria non avrebbe dato prova dell’idoneità dei lavoratori (affetti da disabilità) a svolgere le mansioni richieste nei tempi indicati.

Il motivo non persuade.

Invero, non può dirsi logicamente (né empiricamente) fondato il presupposto da cui muove la censura, ossia l’assimilabilità tra percentuale di invalidità e resa produttiva, non tenendo conto del dato – di comune esperienza – che se molteplici sono le patologie che possono determinare l’attribuzione di una elevata percentuale di invalidità, non tutte necessariamente precludono – in tutto o in parte – lo svolgimento delle mansioni correlate all’esecuzione del contratto di cui trattasi.

Le considerazioni di parte appellante, piuttosto, finiscono per contraddire il favor normativo verso l’impiego nella contrattualistica pubblica di lavoratori affetti da disabilità, che hanno portato la prassi giurisprudenziale a riconoscere la legittimità di eventuali previsioni di favore contenute della lex specialis, sia veri e propri sgravi a livello dimostrativo nella valutazione di sostenibilità dell’offerta (in termini, Cons. Stato, III, n. 1480 del 2023; V, n. 4191 del 2022; III, n. 5022 del 2022).

Quanto poi al profilo di censura circa l’onere (posto dall’appellante in capo all’aggiudicataria) di dimostrare l’effettiva idoneità di tali lavoratori a svolgere le mansioni oggetto di affidamento, va ricordato che “l’art. 8, comma 1-bis della l. n. 68 del 1999 […] demanda la valutazione delle capacità lavorative e la definizione di strumenti e prestazioni atti all’inserimento delle persone con disabilità, oltre che i controlli successivi, ad un comitato tecnico, operante presso i servizi per il collocamento, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità.

Ne deriva, dunque, l’inesigibilità, al momento della presentazione dell’offerta e anche in sede di verifica della relativa anomalia, di elementi non ancora noti all’operatore economico, la cui definizione è per legge demandata ad apposito organo collegiale tecnico, in possesso delle necessarie competenze” (da ultimo Cons. Stato, VII, 30 aprile 2024, n. 3946).

Non è quindi corretto pretendere che il RUP chiedesse all’aggiudicataria, neppure nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, di dimostrare la concreta idoneità dei singoli lavoratori disabili ad eseguire tali attività, dovendo questi solamente valutare se l’organizzazione proposta dall’operatore economico fosse o meno idonea allo svolgimento delle prestazioni appaltate: valutazione conclusa dal RUP in senso favorevole alla controinteressata e sindacabile solo a fronte di manifesta illogicità o irragionevolezza (ovvero di palese abnormità), presupposti non ravvisabili con immediatezza nel caso di specie.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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