Giurisprudenza e Prassi

APPLICAZIONE ELASTICA DELLA CLAUSOLA SOCIALE E LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (57.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, l'applicazione della clausola sociale non può tradursi in un obbligo rigido per l'impresa subentrante di impiegare tutto il personale assorbito esclusivamente nell'appalto specifico per cui è causa. L'operatore economico conserva la facoltà di organizzare le risorse umane in modo coerente con la propria struttura produttiva, potendo adibire i lavoratori assorbiti anche a diverse commesse, salvaguardando così la libertà d'impresa sancita a livello costituzionale e comunitario. Inoltre, l'impegno al rispetto delle quote di inclusione lavorativa può intendersi validamente assunto tramite l'accettazione integrale della documentazione di gara, in assenza di prescrizioni formali contrarie stabilite a pena di esclusione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)