Giurisprudenza e Prassi

TRIBUNALE REGIONALE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO 23 GENNAIO 2023 N. 14

TAR TRENTINO BZ SENTENZA 2023

La revisione dei prezzi disciplinata dal Codice degli appalti previgente, applicabile alla fattispecie ratione temporis, opera nell’ambito e nei limiti della clausola contrattuale che la deve prevedere.

Come sopra riportato, nel caso in esame il contratto dispone un adeguamento dei prezzi basato sull’indice F.O.I./ISTAT, clausola vincolante, in quanto accettata dal Consorzio ricorrente con la sottoscrizione del contratto, che non risulta essere mai stata contestata in sede di periodica revisione annuale dei prezzi, per tutta la durata del contratto, sia ordinaria, sia in proroga. Non giova pertanto al ricorrente appellarsi in questa sede all’indice provinciale ASTAT, la cui applicazione non è prevista nel contratto de quo.

Nella citata sentenza n. 141/2021 questo Tribunale ha già richiamato la giurisprudenza in tema adeguamento all’indice F.O.I./ISTAT, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi: “Va in altre parole esclusa, nel caso specifico, la sussistenza di un obbligo per l’Amministrazione di riconoscere a C. maggiori compensi rispetto a quelli previsti nel contratto originario, se non attraverso lo strumento della revisione prezzi di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla fattispecie ratione temporis…. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che l’adeguamento all’indice FOI/ISTAT ‘costituisce per l’amministrazione il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (così la citata sentenza 9 giugno 2008, n. 2786). Questo criterio revisionale è stato in particolare ritenuto quello maggiormente coerente con la finalità della norma di legge finanziaria, consistente nel preservare il privato appaltatore o concessionario dalla svalutazione monetaria, a garanzia della corretta esecuzione del contratto d’appalto, in comparazione con le esigenze di prevenire un ingiustificato aumento della spesa pubblica. Sotto questo profilo, finirebbe per ‘premiare’ le imprese meno efficienti, le quali cioè non si rivelano in grado di reagire a rialzi dei propri costi attraverso le necessarie misure di razionalizzazione produttiva, in virtù della possibilità di traslare i relativi oneri a carico della controparte pubblica’ (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5291).

A fronte del principio generale di immodificabilità del corrispettivo contrattuale offerto dall’impresa, l’adeguamento all’indice FOI/ISTAT è considerato dunque sufficiente, anche nei contratti di durata, per mitigare eventuali incrementi dei costi durante il periodo di esecuzione pluriennale del contratto.

Un aumento ulteriore del corrispettivo offerto rispetto all’adeguamento all’indice FOI/ISTAT (previsto nel caso specifico dal contratto del 2014) deve considerarsi del tutto eccezionale e va in ogni caso dimostrato da parte dell’operatore economico, nell’ambito del suddetto procedimento di revisione prezzi, attraverso ulteriori e soddisfacenti elementi, atti a comprovare l’entità del maggior danno rispetto a quello coperto con il ricorso all’indice FOI/ISTAT, escludendo quindi automatismi o presunzioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 aprile 2016, n. 1309)”.

E sull’onere della prova questo Giudice ha inoltre già chiarito che “non sarebbe in ogni caso possibile riconoscere un aggiuntivo aumento del corrispettivo contrattuale rispetto al già citato indice FOI/ISTAT, senza una specifica dimostrazione da parte di C. in ordine a un effettivo, dimostrato, aumento dei costi di esercizio. Spetta infatti all’appaltatore o al concessionario l’onere di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili ed eccezionali, che abbiano determinato aumenti nel costo del servizio. Come sottolineato dalla stessa giurisprudenza, ‘sarebbe ben singolare un’interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse provenienti dalla collettività… (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 2841)… Peraltro, il giudice amministrativo non potrebbe in ogni caso sostituirsi all’Amministrazione in tale compito, trattandosi di un potere amministrativo non ancora esercitato (cfr. art. 34, comma 2, c.p.a.)” (cfr. TRGA Bolzano, 12 maggio 2021, n. 141).

Si ribadisce che l’Amministrazione ha attuato, come previsto dalla clausola contrattuale, per ciascun anno scolastico relativo al contratto di cui si discute, a partire dal 2016 e per tutto il periodo di proroga, il procedimento di revisione dei prezzi mediante l’adeguamento F.O.I./ISTAT, senza che lo stesso fosse oggetto di contestazione o di ulteriori richieste ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fatte valere per la prima volta con l’istanza del 22 ottobre 2021.

Per quanto concerne il tema della dimostrazione delle circostanze eccezionali e imprevedibili relative all’aumento dei prezzi, tali da giustificare un adeguamento dei corrispettivi superiore all’indice F.O.I./ISTAT, ribadisce il Collegio che la prova di tali circostanze spetta esclusivamente al richiedente la revisione dei prezzi, così come pacificamente riconosciuto dalla sopra citata giurisprudenza.

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