Giurisprudenza e Prassi

REVISIONE PREZZI - GIUSTIFICATA SOLO IN RELAZIONE A UNO SQUILIBRIO DEI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI - IVA IRRILEVANTE (106)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

La stazione appaltante avrebbe erroneamente considerato, ai fini della revisione del prezzo, un decremento dei costi correlati alla voce “imposte” determinato dall’incidenza delle misure introdotte dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021, che hanno ridotto al 5% l’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano.

Tale decurtazione è illegittima in quanto in contraddizione con la ratio e con la funzione del meccanismo revisionale, perché la revisione dei prezzi si giustifica solo in relazione a uno squilibrio dei costi effettivamente sostenuti, che incidono sull’utile di impresa, mentre l’IVA corrisposta dall’appaltatore del servizio integrato Energia integra un fattore neutro, e, pertanto, irrilevante ai fini di tale calcolo.

La censura è fondata.

Va preliminarmente rammentato che l’istituto della revisione dei prezzi ha una duplice finalità: da un lato tutela l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non subiscano una diminuzione qualitativa a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, con ciò impedendo al fornitore di farvi fronte (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 435 del 18 febbraio 2021; Cons. di Stato, Sez. VI, n. 2295 del 7 maggio 2015; Cons. di Stato, Sez. V, n. 3994 del 20 agosto 2008; Cons. di Stato, Sez. III, n. 4985 del 20 agosto 2018); dall’altro garantisce l’equilibrio contrattuale del rapporto negoziale di durata, evitando che il corrispettivo della prestazione pattuita subisca aumenti incontrollati (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 2052 del 23 aprile 2014; Cons. di Stato, Sez. III, n. 1074 del 4 marzo 2015).

Di conseguenza, l’art. 115 del d.lgs. 163/2006 rappresenta un rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto, volto a gestire le sopravvenienze giuridicamente rilevanti, intervenute nel corso di un rapporto contrattuale di durata (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 435 del 18 febbraio 2021; cfr. Corte Cost. 447/2006).

Il meccanismo revisionale opera sulla base di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che è espressione di un potere autoritativo di carattere tecnico-discrezionale (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4207 del 6 agosto 2014; id. Sez. V, n. 4444 del 3 agosto 2012).

La ratio dell’istituto ora richiamata impone che l’attività amministrativa volta al riconoscimento e alla quantificazione del compenso tenga conto dello squilibrio effettivamente verificatosi a causa di fatti sopravvenuti e, pertanto, dei costi realmente sostenuti dall’impresa, per evitare che attraverso la revisione del prezzo si realizzi un ingiustificato arricchimento in favore della controparte.


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