Giurisprudenza e Prassi

AUMENTO DEL COSTO DEL LAVORO - SE DETERMINATO DA CIRCOSTANZA IMPREVEDIBILI ED ECCEZIONALI PUO' COSTITUIRE CAUSA DI REVISIONE DEI PREZZI (106)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2023

ll Collegio non condivide invece la posizione dell’amministrazione circa l’impossibilità di sussumere l’istanza della ricorrente nel novero delle circostanze impreviste e imprevedibili contemplate dall’art. 106, comma 1, let c, del d.lgs. 50/16 posto che, nonostante sia vero che per giurisprudenza consolidata «l'aumento del costo del lavoro costituisce elemento del tutto fisiologico nei contratti di durata, con la conseguenza che l'imprenditore diligente e accorto è tenuto a considerare tale fattore in sede di partecipazione alla gara, in modo da evitare di trovarsi esposto al rischio di riduzione dell'utile ipotizzato, in funzione di una sopravvenienza del tutto prevedibile al momento della formulazione dell'offerta» (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 22 giugno 2022, n. 1036) è altrettanto vero che le considerazioni della ricorrente (secondo cui gli aumenti sarebbero determinati, oltre che dal prevedibile rinnovo del contratto collettivo e dalle altrettanto fisiologiche fluttuazioni dei prezzi delle materie prime anche, e soprattutto, dalla grave emergenza pandemica) avrebbero dovuto essere adeguatamente approfondite dall’amministrazione resistente, la quale, al contrario, si è limitata ad asserire che «fra le circostanze eccezionali e imprevedibili, idonee a giustificare l'adeguamento dei prezzi oltre la misura dell'indice FOI, non può essere ricompreso l'aumento del costo del lavoro conseguente alla stipula di un nuovo contratto collettivo, perché evento quest'ultimo soggetto a un apprezzabile grado di probabilità, che l'operatore può considerare nel momento di formulare l'offerta», senza prendere in considerazione né l’aumento dei prezzi delle materi né l’incidenza dell’emergenza sanitaria sugli aumenti.

A ciò si aggiunga che l’amministrazione procedente ha inspiegabilmente sancito l’impossibilità di procedere ad una revisione dei prezzi in misura superiore a quanto indicato dall’indice FOI quando, invece, la ricorrente aveva espressamente richiesto un adeguamento commisurato a detto indice.

In conclusione, poiché l’amministrazione resistente avrebbe dovuto approfondire le ragioni poste alla base dell’istanza di revisione dei prezzi della ricorrente, per accertare se esse potessero essere sussunte nel disposto dell’art. 106, comma 1, let. c, del d.lgs. 50/16, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione procedente di riesaminare l’istanza della ricorrente e di concludere il procedimento con un provvedimento congruamente motivato entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della sua notificazione ad istanza di parte.

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