SOSPENSIONE DEI LAVORI DISPOSTA DAL DIRETTORE NON COSTITUISCE ORDINE DI PUBBLICA AUTORITA' (107.1)
In tema di ammortizzatori sociali, la sospensione dell'esecuzione dei lavori pubblici disposta dal Direttore dei Lavori non integra la causale della 'sospensione per ordine di pubblica autorità'. Tale atto, pur essendo unilaterale, attiene alla fase esecutiva del contratto in cui l'amministrazione opera iure privatorum, con la conseguenza che l'onere economico della sospensione dell'attività lavorativa deve restare circoscritto ai rapporti tra le parti contraenti, senza poter beneficiare della socializzazione del rischio d'impresa garantita dalla Cassa Integrazione Guadagni.
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