Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI PA - FUNZIONE MERAMENTE INTERPRETATIVA ATTI DI GARA (74.4)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2022

Si premette che nelle gare pubbliche la funzione dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante è soltanto quella di esplicitare e rendere comprensibile il significato e la ratio della disciplina di gara, su un piano puramente interpretativo, essendo escluso che essi possano essere utilizzati per modificare o integrare la lex specialis, attribuendo alle relative disposizioni una portata più ampia di quella testuale e introducendo nuove prescrizioni vincolanti, ovvero conducendo alla disapplicazione di quelle esistenti (TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022 n. 134; sez. I, 9 dicembre 2020 n. 465; TAR Toscana, sez. III, 23 luglio 2020 n. 961; TAR Campania, Napoli, sez. I, 16 marzo 2020 n. 1134). Infatti, in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano equivoche, la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica con cui chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis; i chiarimenti, infatti, operano a beneficio di tutti e laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici, non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della suddetta lex specialis, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l’autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2021 nn. 876 e 879; sez. III, 27 giugno 2019 n. 4418; sez. III, 23 aprile 2019 n. 2593; TAR Lazio, Latina, sez. I, 11 febbraio 2022 n. 134).

Fatta questa generale premessa, si osserva che ai sensi degli artt. 1 e 3 del capitolato speciale d’appalto, il servizio di cui è causa è “finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti” e riguarda 4 presidi sanitari territoriali di Latina, Terracina, Fondi e Formia, ove va assicurato “tutti i giorni dell’anno dal lunedì alla domenica (sette giorni su sette)”. Il servizio stesso è “organizzato prevedendo una articolazione dell’orario di servizio che garantisca una copertura oraria continuata per ventiquattro ore con la presenza contemporanea di n. due operatori per ogni presidio sanitario appositamente abilitati e formati secondo quanto previsto nel presente capitolato”. Nella tabella riepilogativa riportata all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, tuttavia, il numero complessivo di addetti antincendio ripartiti per le singole strutture sanitarie è indicato in 14 (i.e. 5 per Latina, 3 per Formia, 3 per Terracina e 3 per Fondi).

Pertanto, con chiarimento n. 7 del 17 giugno 2019 la stazione appaltante ha dichiarato che “si conferma la richiesta di n. 2 addetti h/24 composti da 1 capo squadra e 1 addetto antincendio”. In definitiva, quindi, non appare dubitabile che la richiesta formulata dalla stazione appaltante nel capitolato speciale di appalto si riferisca a 8 operatori antincendio complessivi nell’arco della intera giornata, ovverosia 2 per ogni presidio sanitario indicato in ogni momento della giornata. Ciò in quanto l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto è strutturato, da un lato, su un gruppo di disposizioni che riguardano il numero di addetti antincendio che la ASL di Latina intende reperire sul mercato e, dall’altro, da ulteriori prescrizioni che disciplinano l’organigramma complessivo del personale antincendio dei presidi sanitari aziendali ex art. 3, d.m. 19 marzo 2015, in cui è inserito anche personale dipendente della stazione appaltante, sino a giungere a una consistenza totale di 14 unità. In altri termini, dei 14 operatori che costituiscono il contingente antincendio in forza presso la ASL di Latina, 8 sono richiesti all’impresa aggiudicataria del servizio, come confermato dal chiarimento del 17 giugno 2019, ed altri 6 sono forniti direttamente dalla stazione appaltante.

In tal senso, il chiarimento fornito il 17 giugno 2019 dalla ASL di Latina appare pienamente legittimo, perché ha contribuito a ricondurre ad unità due disposizioni del capitolato apparentemente in conflitto tra loro e, dunque, idonee ad ingenerare confusione negli operatori.

Peraltro, è appena il caso di osservare che, avendo il Consorzio stabile E. ed E.s.r.l. formulato la loro offerta in ossequio alle indicazioni loro fornite dalla stazione appaltante con un apposito chiarimento, ciò non potrebbe in alcun caso ridondare in un pregiudizio in loro danno, determinandone l’esclusione dalla procedura.



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