Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI – MODIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA - NON LEGITTIMI (74.4)

TAR LAZIO SENTENZA 2022

Con il primo motivo di ricorso lamenta l’illegittimità del chiarimento pubblicato il 17 marzo 2021, in quanto avente contenuto integrativo della lex specialis, e, con il secondo, la violazione anche dei criteri di valutazione delle offerte risultanti dal predetto chiarimento.

Nel merito, appare fondato il primo motivo di ricorso, atteso il contenuto innovativo dei chiarimenti impugnati rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara riguardo la valutazione delle offerte.

Con l’impugnato chiarimento pubblicato il 17 marzo 2021, la Stazione appaltante ha comunicato che “i lotti in via principale verranno assegnati come lotto unico e quindi ai soggetti che garantiranno la fornitura dell'intera gamma dei prodotti, in via subordinata, e conseguenziale alla strategia di gara, volta a concludere accordi quadro con più fornitori si procederà alla aggiudicazione anche in favore di chi non garantisce l'intera fornitura fermo restando il minimo del 30%”, facendo altresì salva l’applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica fissati nel Disciplinare di gara.

Detto chiarimento, nell’attribuire una posizione di preminenza all’ampiezza di gamma dei prodotti offerti dai concorrenti, assume una chiara portata innovatrice del Bando e del Disciplinare, ove il criterio de quo non riveste tale ruolo, come appare evidente dalla ripartizione dei punteggi richiamata sopra; l’aumento del peso attribuito all’ampiezza di gamma rispetto a quello precedentemente stabilito comporta, come pacificamente affermato in giurisprudenza, un’illegittima modificazione della lex specialis: “i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, IV, 15 dicembre 2020, n. 8031, che richiama anch'essa a corredo una vasta giurisprudenza)” (cfr. sent. Cons. Stato n. 64/2022 citata sopra e richiamata dalla ricorrente).

Devono ritenersi parimenti fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, considerato che, ferma l’illegittimità del chiarimento in questione, la graduatoria finale approvata dalla stazione appaltante appare in ogni caso stilata in violazione dei criteri posti dal Bando e dal Disciplinare (pur fatti salvi nel chiarimento), segnatamente sotto il profilo dell’offerta economica, della cui valutazione non vi è traccia. Da ciò discende una violazione del principio dell’autovincolo e un difetto di istruttoria e motivazione, posto che dagli atti impugnati non è comunque possibile ricavare le determinazioni assunte dall’Amministrazione in tema di punteggio economico, sulle quali poggia l’esito della procedura.



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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...