Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI – MODIFICA ATTI DI GARA – RIAPERTURA TERMINI (74.4)

ANAC DELIBERA 2020

I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante – aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati – sono ammissibili a condizione che non siano tali da modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara. Infatti, “le informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara: sicché le regole della lex specialis vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura. […] I chiarimenti sono infatti ammissibili soltanto nella misura in cui rivestano una finalità interpretativa, contribuendo, con un'operazione di mera ermeneutica del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio; tale ammissibilità va invece esclusa allorquando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, così violando il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis, posto a presidio dei principi di par condicio competitorum, nonché di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione”; nel caso di specie, i chiarimenti forniti dalla S.A. non avevano mera finalità interpretativa bensì comportavano, nella sostanza, una vera e propria modifica del disciplinare di gara (cfr. Cons. Stato, 11 giugno 2019, n. 3914) in quanto apportavano una correzione degli evidenti errori in cui la S.A. era incorsa nella sua redazione, errori che impedivano la piena comprensione degli oneri partecipativi posti a carico dei potenziali concorrenti e che, nella sostanza, comportavano una restrizione della partecipazione. Alla luce di ciò, la modifica apportata alla lex specialis avrebbe dovuto comportare una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte (cfr. T.a.r. Veneto, 12 ottobre 2018, n. 940; T.a.r. Lecce, 1° agosto 2017, n. 1351).

La S.A. apportava, non già un chiarimento con mera finalità interpretativa, bensì una vera e propria modifica alla disciplina di gara, in quanto correggeva evidenti errori del disciplinare restrittivi della partecipazione, e pertanto essa, in ossequio al principio del favor partecipationis, doveva disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A. S.r.l. – Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spazzamento e gestione del centro di raccolta nel Comune di Sant’B. - Importo a base d’asta: 18.885.250,00 euro - S.A.: Comune di Sant’B. (NA)

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PARERE DI PRECONTENZIOSO: Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della rich...