Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI DELLA S.A.: NON POSSONO MODIFICARE O INTEGRARE LEX SPECIALIS

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

Secondo questo collegio, va fatto richiamo, sul punto, al consolidato filone giurisprudenziale secondo il quale i chiarimenti resi dalla S.A. nel corso della procedura di gara sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2023 n. 9254; Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2022 n. 7793).

I chiarimenti non sono invece ammissibili allorquando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire, come nel caso che occupa, a una disposizione del bando, un significato e una portata diversa o maggiore o minore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la Commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23/02/2024, n.1793; Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2021, n. 2260). Ed invero la disciplina di gara, speculare al dato normativo, non necessitava, nella specie, come accennato, di alcun chiarimento interpretativo in ordine alla possibilità di indicare (e non solo associare) il progettista incaricato del servizio tecnico di progettazione, risultando in tale parte univoca.

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