CESSIONE DEI CREDITI MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - NON OPPONIBILE ALLA STAZIONE APPALTANTE (106.13)
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve ritenersi che il servizio di pulizia oggetto dell'affidamento provvisorio rientra tra i contratti dei cd. "settori ordinari", con conseguente applicazione della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici.
Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 106 d.lgs. 50/2016 il quale al comma 13 così stabilisce: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.".
Tutto ciò considerato, deve ritenersi che l'atto di cessione intercorso tra le parti, in quanto non stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, bensì in quella della semplice scrittura privata non è opponibile alla stazione appaltante.
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