Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DEI CREDITI MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - NON OPPONIBILE ALLA STAZIONE APPALTANTE (106.13)

TRIBUNALE DI LODI SENTENZA 2024

Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve ritenersi che il servizio di pulizia oggetto dell'affidamento provvisorio rientra tra i contratti dei cd. "settori ordinari", con conseguente applicazione della disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici.

Nel caso in esame, dunque, trova applicazione l'art. 106 d.lgs. 50/2016 il quale al comma 13 così stabilisce: "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.".

Tutto ciò considerato, deve ritenersi che l'atto di cessione intercorso tra le parti, in quanto non stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, bensì in quella della semplice scrittura privata non è opponibile alla stazione appaltante.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;