Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE DEL CREDITO PER CORRISPETTIVO DELL'APPALTO: NON SONO OPPONIBILI ECCEZIONI SOPRAVVENUTE ALLA NOTIFICA DELLA CESSIONE

TRIBUNALE DI BARI SENTENZA 2026

Il principio di inopponibilità al cessionario delle eccezioni sopravvenute alla notifica della cessione impedisce alla Stazione Appaltante di sospendere il pagamento del corrispettivo a causa del mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell'appaltatore cedente, qualora tale inadempimento si sia verificato in epoca successiva al perfezionamento dell'efficacia della cessione verso il debitore ceduto.

“Il debitore ceduto non può opporre al cessionario fatti successivi alla cessione, trattandosi di vicende che incidono su un diritto ormai trasferito [...] la disposizione [art. 118 D.lgs. 163/2006] incide sulla regolarità dell’esecuzione dell’appalto, non sulla validità o efficacia della cessione del credito già perfezionata”.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati