Giurisprudenza e Prassi
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CEDENTE PER AZIONI RISARCITORIE POSTERIORI ALLA CESSIONE AZIENDALE
CONS. STATO Sentenza
2025
Il trasferimento dell'azienda comporta, ai sensi dell'art. 2559 c.c., il passaggio in capo al cessionario di tutti i diritti e le azioni relative al patrimonio aziendale, ivi comprese le pretese risarcitorie non ancora azionate in giudizio. La riserva negoziale a favore del cedente limitata alle "cause in corso" non può estendersi per analogia ad azioni risarcitorie intentate successivamente alla cessione, anche se riferite a fatti antecedenti, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dal cedente per difetto di legittimazione attiva.
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