Giurisprudenza e Prassi

Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale a seguito di determinazioni assunte dall'amministrazione; qualora manchi tale presupposto, la concorde dichiarazione delle parti di voler definire il giudizio determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)