Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONI IN GARA IN LINGUA INGLESE - AMMESSE SE NON PREVISTO AUTOMATISMO ESPULSIVO (83.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Né l’utilizzo della lingua inglese nelle certificazioni di qualità né il fatto che esse siano state rilasciate da organismi non affiliati ad ACCREDIA costituisce circostanza che possa giustificare l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria. Con riguardo al secondo profilo è sufficiente rilevare che in relazione ai sopra citati sub-criteri di valutazione tecnica A1a e A1b dell’art. 18.2 del disciplinare di gara era previsto che i certificati potessero essere rilasciati da «altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA», in conformità a quanto previsto dall’art. 87 del codice dei contratti pubblici. Correttamente la sentenza ha poi escluso, in assenza di divieti puntuali, che l’obbligo di utilizzo della lingua italiana previsto dalla normativa di gara abbia portata tale da comportare, con l’automatismo preteso dall’appellante, l’esclusione del concorrente per avere incluso nella sua offerta un documento non in lingua italiana. Si tratta di una conseguenza che eccede l’interesse sotteso alla regola dell’uso della lingua italiana, nella misura in cui preclude da un lato la valutabilità di atti redatti nel loro originale in lingua estera e dall’altro lato impone una duplicazione documentale, attraverso il ricorso a traduzioni giurate, che può invece essere supplita con la conoscenza personale della lingua inglese da parte dei componenti della commissione giudicatrice. A questo riguardo deve affermarsi che è ragionevole l’inferenza probatoria attraverso la quale la sentenza è giunta ad affermare nel caso di specie la conoscenza della lingua straniera, per via dell’obiettiva circostanza della sua diffusa conoscenza e per il mancato utilizzo del soccorso istruttorio, che come del pari statuito avrebbe in ogni caso potuto essere attivato per profili di carattere esclusivamente formale.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;