REQUISITI SPECIALI - CERTIFICAZIONI DI QUALITA' COME OBBLIGATORIE - CLAUSOLA ILLEGITTIMA (100.11)
La previsione di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non risulta coerente con le indicazioni di cui all’art. 100 del d.lgs 36/2023.
Con riferimento alla clausola in esame, si osserva preliminarmente che le indicazioni della lex specialis sanciscono la natura indubbiamente escludente della previsione in esame e che in funzione di ciò non appare correttamente apposta: a tale riguardo appare opportuno richiamare l’orientamento consolidato della scrivente Autorità, secondo cui la disciplina del d.lgs. n.36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l’effetto che “deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità” (cfr. atto del Presidente dell’11 ottobre 2023 - Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023 – deliberazione n. 203/2025). Si osserva inoltre che la giurisprudenza richiamata a sostegno dalla stazione appaltante appare non correttamente applicabile al caso di specie in quanto riferita ai regimi normativi previgenti e non tiene conto delle previsioni attualmente vincolanti che invece per effetto della previsione in esame deve ritenersi violata.
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