VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER REQUISITI PROFESSIONALI E EQUIVALENZA CERTIFICAZIONI EXTRA-UE (83.9)
È illegittima l'esclusione di un concorrente basata sulla mancata produzione di certificazioni professionali laddove la lex specialis sia ambigua e il requisito possa essere dimostrato tramite dichiarazione sostitutiva, specie se riferito a servizi prestati per la pubblica amministrazione. Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi di paesi terzi firmatari di accordi internazionali di mutuo riconoscimento (EA MLA) sono equivalenti a quelle rilasciate da organismi UE e devono essere considerate valide nelle procedure di affidamento.
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