Giurisprudenza e Prassi

CERTIFICAZIONE CHE ATTRIBUISCE UN PUNTEGGIO: E' CORRETTO RICHIEDERE CHE LA POSSEGGANO TUTTE LE CONSORZIATE ESECUTRICI (67)

TAR VENETO VE SENTENZA 2025

È infondato il primo profilo di censura, contenuto nel primo motivo, con cui parte ricorrente sostiene che in base alla legge di gara, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui agli elementi di valutazione B) e C), nel caso di partecipazione alla procedura dei consorzi artigiani in RTI, le consorziate designate esecutrici non dovrebbero essere in possesso delle certificazioni previste.

Invero la legge di gara, ai fini dell'attribuzione dei punteggi cui agli elementi di valutazione B) e C) precisa che: "in caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, tutti gli operatori riuniti devono essere in possesso di tale certificazione";

- “in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice la certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici”.

Tale differente disciplina, volta ad una maggiore garanzia della qualità della prestazione, è coerente con la diversa natura dei raggruppamenti temporanei, da una parte, e dei consorzi stabili e dei consorzi artigiani, dall'altra parte.

I primi i raggruppamenti temporanei non danno luogo alla costituzione di un autonomo soggetto giuridico, ma sono gli stessi operatori economici che compongono il raggruppamento che partecipano alla gara ed eseguono la prestazione, attraverso un mandato con rappresentanza alla capogruppo-mandataria. Pertanto, in caso di RTI tutte le imprese che compongono il raggruppamento devono essere in possesso delle certificazioni richieste a garanzia della qualità della prestazione.

I consorzi stabili e i consorzi artigiani sono invece autonomi soggetti giuridici i quali posso partecipare direttamente alle procedure di gara, eseguendo il contratto in proprio o per mezzo delle consorziate indicate come esecutrici. Pertanto, a maggiore garanzia della qualità della prestazione, in caso di Consorzi stabili e di consorzi artigiani le certificazioni devono essere possedute dal Consorzio stesso e dalle consorziate indicate come esecutrici.

E tale ultima regola il necessario possesso della certificazione da parte del consorzio e della consorziata esecutrice deve trovare applicazione sia nell'ipotesi in cui il consorzio stabile o il consorzio di imprese artigiane partecipi alla procedura in proprio, sia allorché partecipi in raggruppamento temporaneo.

In entrambi i casi, come si è già evidenziato, è il consorzio stesso a partecipare alla procedura e, per garantire che il requisito si traduca in una effettiva garanzia di qualità nell'esecuzione della prestazione, è necessario che sia il consorzio, sia la consorziata esecutrice siano in possesso delle certificazioni.

Tali conclusioni derivano quindi da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del disciplinare del tutto coerente con il dato testuale e con la ratio delle stesse.

D'altra parte, come rilevato dalla controinteressata, "se invece la certificazione fosse posseduta dal solo consorzio (e non anche dalla consorziata designata come esecutrice nella singola gara) non vi sarebbe la suddetta garanzia di qualità nei lavori: la premialità prevista in termini di punteggio dai criteri B e C resterebbe virtuale, tanto da non concretizzarsi in un reale beneficio per la stazione appaltante in fase di esecuzione della commessa".

In definitiva le due disposizioni della legge di gara relative alla partecipazione dei raggruppamenti e dei consorzi non sono alternative, ma si applicano in via "cumulativa" allorché sia un consorzio stabile a partecipare alla procedura attraverso in RTI.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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