Giurisprudenza e Prassi

L'ENTE NON PUÒ RITARDARE OLTRE I TERMINI IL COLLAUDO. L'INERZIA INGIUSTIFICATA NEL REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONFIGURA UN INADEMPIMENTO (102)

TRIBUNALE DI PALMI SENTENZA 2026

In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare 'sine die' le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli articoli 1374 e 1375 del codice civile.

"Il [...] ha, dunque, preso in consegna le opere e ne ha acquisito la piena disponibilità cosicché, l’ingiustificata inerzia del per un periodo di tempo così lungo , in mancanza di contestazione alcuna, deve essere intesa, in forza e virtù dei principi di correttezza e buona fede, come accettazione dell'opera, e segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.

[...]

In materia è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione I, Ordinanza 5 novembre 2025, n. 2919, formulando il seguente principio di diritto, condiviso a da questo Tribunale, secondo il quale “In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare "sine die" le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli articoli 1374 e 1375 del codice civile; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione.”

E’ evidente che se l’amministrazione appaltante rifiuta di compiere atti del proprio ufficio ai quali è subordinato il pagamento del compenso pattuito per l’esecuzione delle opere appaltate, si viene ad alterare ingiustamente l’equilibrio sinallagmatico del contratto mediante l’illegittima imposizione di un potere autoritario che è del tutto escluso nella fase di esecuzione del contratto stipulato secondo le regole del codice civile col privato, agendo la pubblica amministrazione secondo le regole del diritto privato e ponendosi in una situazione di perfetta parità con il contraente privato.

Il rifiuto del collaudo, della redazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione delle opere non può essere giustificato dall’inesatta esecuzione delle opere, al contrario la redazione dei predetti atti avrebbe consentito all’amministrazione di contestare , nel contraddittorio con la ditta appaltatrice, le difformità e i vizi dell’opera consegnata, o il ritardo nell’adempimento, così giustificando anche la sospensione del pagamento, con ogni conseguenza in tema di garanzia per vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto. Ed anche ai fini della prova nel presente giudizio."

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