IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COSTITUISCE PROVA IDONEA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO (100)
Il certificato di regolare esecuzione presentato per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica costituisce prova idonea della corretta esecuzione del servizio, restando preclusa alla Stazione Appaltante e al G.A. ogni valutazione sostitutiva circa le modalità concrete di svolgimento del rapporto pregresso, che rimangono riservate alla discrezionalità della pubblica amministrazione contraente. "Un certificato di regolare esecuzione è annullabile solo nei seguenti casi: i) se il contratto è stato risolto per inadempimento dell’appaltatore...; ii) se... in sede penale sia stata accertata la responsabilità dell’appaltatore per frode in pubbliche forniture...; iii) se... l’oggetto della fornitura manchi di uno o più requisiti di commerciabilità previsti dalla legge... o, nel caso di lavori pubblici, se l’opera sia risultata 'non collaudabile'". (Cfr. sentenze TAR Marche nn. 433/2024 e 752/2020).
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