Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING: VERIFICA DELL'IDONEITA' DEL CENTRO DI COTTURA PROPOSTO E LIMITI DEL SINDACATO ISTRUTTORIO GIUDIZIALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Il giudice amministrativo ha la facoltà di respingere l'istanza di verificazione tecnica qualora ritenga il quadro probatorio documentale sufficiente ai fini della decisione, in quanto tale mezzo istruttorio rientra nel suo potere discrezionale e non costituisce un diritto della parte.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la produzione della SCIA, del contratto di locazione registrato e del certificato di agibilità commerciale costituisce prova idonea della disponibilità e dell'idoneità del centro di cottura, non essendo necessaria la prova della concreta operatività qualora la lex specialis richieda solo la rappresentazione di una soluzione organizzativa.

"Dall’esame delle predette disposizioni della lex di gara e, segnatamente, della seconda che è quella in forza della quale è stato attribuito alla controinteressata il punteggio contestato si conferma la condivisibilità della lettura datane dal giudice di primo grado secondo cui “non viene richiesta la dimostrazione della concreta operatività di un centro cottura già esistente e funzionante, bensì la rappresentazione di una soluzione organizzativa, misurabile in termini di tempo di percorrenza, attraverso un parametro uniforme e verificabile ex ante; né tanto meno sono indicati requisiti di “produttività”, sui quali si sofferma parte ricorrente.”.

[...]

A fronte delle [...] risultanze documentali e di quanto previsto dalla lex di gara il giudice di primo grado ha ritenuto nell’esercizio del proprio potere discrezionale che non vi fosse necessità di disporre una verificazione risultando il quadro probatorio sufficiente ai fini della decisione della questione controversa.

Al riguardo osserva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d’ufficio, è un “mezzo istruttorio (…) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato” (Cons. Stato, II, n. 2223 del 2024; Cons. Stato, V, n. 5208 del 2023).

Ne discende che non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo ovvero del diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado dato seguito alla richiesta dell’interessato."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)