SANZIONE ANAC PER OMESSA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA CONCORRENTI (213.13)
L'omessa dichiarazione in sede di gara della sussistenza di un unico centro decisionale tra imprese concorrenti integra l'elemento soggettivo della colpa lieve, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. La diligenza esigibile dal concorrente è quella propria dell'operatore professionale, il quale è tenuto a monitorare i legami societari e gestionali che potrebbero alterare la par condicio e il confronto competitivo, indipendentemente dalla concreta dimostrazione di un intento fraudolento o di un'alterazione degli esiti della gara.
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