Giurisprudenza e Prassi

DISPONIBILITÀ E IDONEITÀ DI UN CENTRO DI COTTURA SECONDARIO O DI EMERGENZA CONFIGURANO REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti per il servizio di ristorazione, la previsione della disponibilità di un centro di cottura di emergenza deve essere qualificata come requisito di esecuzione del contratto e non di partecipazione alla procedura. Ne consegue che l’eventuale carenza di attrezzature specifiche all’interno di tale centro non può determinare l’annullamento dell’aggiudicazione, attenendo tale verifica a un momento successivo alla conclusione della gara e precedente all’avvio del servizio.

"Dalla lettura delle [...] prescrizioni capitolari emerge un differente regime del centro di cottura principale e di quello “di emergenza”, in quanto solo per il primo è prevista la produzione in gara di una dichiarazione di disponibilità o, in alternativa, l’impegno ad acquisire, entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la disponibilità di un centro cottura, a pena di revoca dell’aggiudicazione.

Ciò induce a ritenere condivisibile l’assunto di parte appellante secondo cui solamente la disponibilità del centro di cottura principale può atteggiarsi, nella lex specialis, alla stregua di requisito essenziale dell’aggiudicazione, mentre la disponibilità del centro di cottura alternativo è requisito di esecuzione del contratto, il cui difetto (postulato qui come ipotesi) non legittima l’esclusione dalla gara e la revoca/decadenza dell’aggiudicazione.

Tale è, del resto, l’orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui la previsione di gara relativa alla disponibilità di un centro di cottura localizzato per la prestazione del servizio di refezione configura un requisito di esecuzione del contratto, e non già di partecipazione alla procedura; ciò vale anche nel caso in cui siffatta disponibilità sia associata a un criterio valutativo delle offerte (come è anche nel caso di specie [...], proprio con riguardo al centro di cottura alternativo), in quanto la regola, per evidenti ragioni proconcorrenziali oltre che di ragionevolezza, è che ai concorrenti non venga richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell’offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara (tra le tante, Cons. Stato, III, 10 ottobre 2025, n. 7984; III, 5 luglio 2024, n. 5991; V, 30 settembre 2020, n. 5734).

Tale connotazione di requisito di esecuzione e non già di partecipazione è stata ulteriormente evidenziata in giurisprudenza proprio con riguardo alla disponibilità del centro di cottura alternativo, tanto più considerando che a tale fine (come nella fattispecie controversa) non erano richiesti titoli dimostrativi specifici della suddetta disponibilità in sede di gara (così Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 776).

Poste tali premesse, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta dal primo giudice in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal[...] capitolato speciale (in tema di “adempimenti utenti celiaci o con intolleranze alimentari”), per la carenza delle “attrezzature dedicate alla preparazione delle diete speciali quali quelle per le persone celiache” (armadi, lavelli, fuochi), appare senza base legale, in quanto presuppone erroneamente che il centro di cottura alternativo sia requisito di partecipazione alla gara."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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