ILLEGITTIMITÀ DELLA GARA-PONTE AUTONOMA QUINQUENNALE IN PENDENZA DI CENTRALIZZAZIONE REGIONALE SOSPESA (62)
È illegittima la procedura di gara aperta indetta da un'Azienda Sanitaria per una durata quinquennale laddove l'autorizzazione all'espletamento in autonomia, rilasciata dalla Centrale di Committenza Regionale, sia vincolata a sopperire a esigenze meramente transeunti derivanti dalla sospensione giurisdizionale di una procedura centralizzata. In tal caso, la Stazione Appaltante deve limitarsi all'indizione di una procedura per il tempo strettamente necessario (c.d. gara ponte), in quanto una durata pluriennale si pone in contrasto con la ratio dell'autorizzazione e con l'obbligo di centralizzazione degli acquisti.
Il tenore della predetta autorizzazione appare chiaro: collega l’indizione della procedura autonoma autorizzata ad un’esigenza transeunte (derivante dalla momentanea sospensione giudiziale della precedente fornitura). [...] è irragionevole ritenere che l’autorizzazione possa estendersi a coprire una fornitura prevista per un tempo di cinque anni, che non può ritenersi 'strettamente necessario (cfr. Cons. Stato, III, 26 aprile 2019, n. 2687; Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827).
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