Giurisprudenza e Prassi

NUOVO CCNL - SOPRAVVENIENZA CHE PORTA A MODIFICA OFFERTA - COSTO MANODOPERA E TABELLE MINISTERIALI: PARAMETRO DEROGABILE

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

La stipula in corso di gara di un nuovo CCNL applicabile nella fase di esecuzione dell’appalto se da una parte impone la sua considerazione in sede di verifica della congruità dell’offerta (come già chiarito da questo TAR nella precedente sentenza resa inter partes n. 205 del 24.01.2025, cui si rinvia funditus sul punto), dall’altra rientra certamente tra le sopravvenienze fattuali e/o normative che consentono un aggiustamento delle giustificazioni attraverso la rimodulazione degli elementi economici dell’offerta (voci di costo ed utile) e la compensazione tra eventuali sottostime e sovrastime iniziali, purché nel rispetto del principio di immodificabilità dell’offerta e sempre che si accerti in concreto, sulla base di un apprezzamento globale e sintetico, che la proposta economica risulti nel suo complesso affidabile e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (cfr., ex pluris, Cons. Stato, Sez. V 14/04/2025, n. 3195; Cons. Stato, Sez. V, 26/06/2024, n. 5628; T.A.R. Toscana, Sez. III, 02/05/2025, n. 790; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 28/02/2025, n. 1668).

... Quanto alle spese generali, è verosimile che nei primi giustificativi le stesse siano state effettivamente sovrastimate (17,54%) per comprendervi anche una quota di accantonamento per eventuali imprevisti e/o necessità (come già dichiarato nei predetti primi giustificativi e poi confermato anche nei secondi nuovi giustificativi: cfr, rispettivamente, pag. 4 del doc. 28 e pag. 9 del doc.8 prodotti dal Comune). Né può ritenersi che l’utilizzo della predetta quota di accantonamento per far fronte all’aumento del costo del lavoro derivante dal nuovo CCNL abbia determinato una riduzione del fondo spese generali tale da stravolgere la sostenibilità dell’offerta, perché il peso percentuale di tale fondo è rimasto comunque superiore al 15% del prezzo offerto; una percentuale che, di regola, viene ritenuta pienamente congrua per tale voce di costo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24/03/2023, n. 3085; TAR Campania Napoli, Sez. I, 13/03/2024, n. 1700).

Quanto all’utile di impresa, lo stesso, anche a seguito della riduzione in sede di rinnovati giustificativi, non è stato completamente eliso cosicché il suo esiguo importo non può considerarsi, di per sé solo, indice di insostenibilità e di mancanza di serietà dell’offerta, ben potendo un utile apparentemente modesto comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità e il vantaggio curriculare derivante all'impresa dall'essere aggiudicataria di un appalto pubblico e dall’averlo portato a termine (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26/06/2024, n. 5628; Cons. Stato, Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, 03/02/2025, n. 2335; T.A.R. Liguria, Sez. I, 18/11/2024, n. 784).

... A tale riguardo, deve innanzitutto osservarsi come le tabelle ministeriali non assumano valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, ben potendo l’impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (e di eventuali costi inferiori) in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 15/04/2024, n. 3407; Cons. Stato, Sez. V, 13/10/2022, n. 8735), fermo restando, tuttavia, l’obbligo di rispettare i minimi retributivi stabiliti in sede di contrattazione collettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21/02/2025, n. 1470; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 01/03/2024, n. 1431; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 27/07/2022, n. 1801). Gli scatti di anzianità considerati dalle tabelle ministeriali costituiscono, quindi, un dato medio e standardizzato, ma è ben possibile per l’operatore economico fare riferimento agli effettivi scatti di anzianità maturabili dal personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto ai fini di giustificare un minor costo della propria manodopera (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26/05/2023, n. 495; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 09/03/2020, n. 209).

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