Giurisprudenza e Prassi

COOPERATIVA SOCIALE - PARTECIPAZIONE APPALTI -OBBLIGO RISPETTO CCNL DI SETTORE (30)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’appellante, avente veste giuridica di cooperativa sociale, ben può partecipare alle gare pubbliche (cfr. art. 3, comma 1, lett. p), nonché art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016; in precedenza, v. art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006), ivi incluse quelle in tema di rifiuti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2014, n. 3571), in considerazione del valore fondamentale costituito dalla massima apertura al mercato delle procedure pubbliche di selezione del contraente, cui è informata l’intera legislazione unionale e nazionale in subiecta materia.

La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore (cfr. art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016): non solo ciò è naturaliter coerente con la natura giuridica dell’impresa, con la relativa connotazione sociale e, a monte, con il rapporto biunivoco che lega forma giuridica cooperativa e contrattazione collettiva applicabile, ma un obbligo (che si volesse trarre implicitamente dalla lex specialis) di adozione di un CCNL diverso da quello fisiologicamente applicabile avrebbe l’effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe, pertanto, in tensione con i fondamentali ed inderogabili valori giuridici unionali e nazionali di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.

Di converso, parte ricorrente in prime cure non ha convincentemente dimostrato la violazione, da parte dell’appellante, del CCNL da essa applicato, essendo all’uopo necessaria un’evidenza matematica e, per così dire, liquida dell’inosservanza, invero non recata dalla relazione prodotta dalla Smaltimenti Sud.

Non vale, in proposito, il riferimento alle Tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016, aventi valenza statistica generale circa il “costo medio” del lavoro, ma proprio per questo prive di carattere cogente, essendo ben possibile che il costo del lavoro di un singolo operatore economico diverga dal costo medio (ad esempio, per la fruizione di regimi fiscali di favore); peraltro, la lex specialis escludeva dal ribasso d’asta i soli oneri per la sicurezza.

Neppure può sostenersi che l’adozione del CCNL di settore, in quanto in tesi recante condizioni deteriori per il trattamento economico del personale rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato dall’appellata, integri un’implicita violazione della “clausola sociale” prevista dall’art. 14 del capitolato (a sua volta applicativo dell’art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016): come più volte affermato in giurisprudenza, infatti, il dovere dell’aggiudicatario di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente non è assoluto ed incondizionato, ma è, di contro, funzione delle effettive possibilità dell’impresa subentrante.

La cosiddetta “clausola sociale”, invero, strutturalmente opera:

- all’interno del margine di autonoma articolazione imprenditoriale dell’aggiudicatario, senza determinarne una autoritativa conformazione ab externo (che, a tacer d’altro, cozzerebbe con la stessa logica del ricorso al mercato e con la sovra-ordinata mens legis di massima apertura alla concorrenza);

- nell’ambito dell’inquadramento lavoristico applicato dall’aggiudicatario ai propri dipendenti, in base alle vigenti condizioni contrattualistiche.



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