Giurisprudenza e Prassi

CCNL APPLICATO E OGGETTO DELL'APPALTO - NECESSARIA CONNESSIONE - COMPROVA ADEGUATO COSTO DELLA MANODOPERA (30.4)

TAR BASILICATA SENTENZA 2022

L’aggiudicataria avrebbe modificato, in sede di giustificazioni, il valore del costo della manodopera indicato nell’offerta.

Inoltre, il CCNL UGL Sanità prodotto dall’aggiudicataria è riferibile al settore socio-sanitario assistenziale ed educativo e, dunque, non avrebbe alcuna connessione con l’oggetto dell’appalto (servizio di raccolta differenziata porta a porta, spazzamento manuale e disinfestazione, derattizzazione e disinfezione), in violazione dell’art. 30, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016 (“Al personale impiegato negli appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”). Detto CCNL, peraltro, sarebbe privo del carattere della rappresentatività richiesto non solo dal citato comma 4 dell’art. 30, ma anche dall’art. 23, co. 16, del medesimo Codice degli Appalti (“Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi”).

La verifica di congruità del costo della manodopera sarebbe viziata dall’assenza, a corredo dell’indicato CCNL, di alcuna tabella retributiva ministeriale, in violazione degli artt. 95, co. 10, 97, co. 5, lett. d) e 23, co. 16, del D.lgs. n. 50/2016 che invece prescrivono che la verifica del costo del lavoro debba esser condotta in relazione alle Tabelle approvate dal Ministero che costituiscono, a tal fine, ineludibili parametri di riferimento.

L’offerta dell’aggiudicataria violerebbe, altresì, l’art. 97, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016 (che impone il rispetto dei trattamenti salariali minimi), considerato che il costo base indicato è inferiore al salario minimo base che spetterebbe ai lavoratori sia nel caso in cui si applicasse il CCNL Coop. sociali nel settore socio sanitario (vale a dire quello comparativamente più rappresentativo dello stesso settore del CCNL indicato dall’aggiudicataria), sia nel caso si applicasse il CCNL Multiservizi attualmente riferito ai lavoratori dal gestore uscente, come peraltro previsto nella lex specialis.

La fattispecie sopra descritta coglie nel segno quantomeno in relazione alla dedotta inidoneità del CCNL UGL Sanità prodotto dall’aggiudicataria in sede di giustificazioni (riferito al settore socio-sanitario assistenziale ed educativo) a comprovare la stima del costo della manodopera da impiegare per l’esecuzione della commessa per cui è causa (relativa ad un servizio di raccolta differenziata porta a porta, spazzamento manuale e disinfestazione, derattizzazione e disinfezione), tenuto conto dell’univoco disposto normativo dell’art. 30, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016, dianzi citato, secondo cui tra l’ambito di applicazione dell’invocato CCNL e l’attività oggetto dell’appalto deve sussistere un vincolo di stretta connessione (in specie ictu oculi non rinvenibile, stante l’obiettiva eterogeneità tra l’ambito socio-assistenziale ed il servizio di raccolta dei rifiuti).

La violazione di detto precetto è conducente all’esclusione dell’operatore (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11/1/2022, n. 199, poiché la corretta applicazione dei contratti collettivi secondo i propri naturali ambiti di applicazione è condizione indefettibile per il corretto funzionamento del mercato del lavoro e per il dispiegarsi di una leale concorrenza tra imprese (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4/5/2020, n. 2829), in quanto finalizzata a garantire sia che il personale impiegato venga adeguatamente tutelato per la parte giuridica e percepisca una retribuzione proporzionata all’attività in concreto svolta, sia che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25/2/2020, n. 1406).


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