Giurisprudenza e Prassi

APPALTO DI LAVORI - APPLICAZIONE DI DUE CCNL DIVERSI - AMMESSO (30.4)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2022

Con il primo mezzo la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché, per giustificare il costo della manodopera indicato nell’offerta economica, ha violato i minimi retributivi, applicando ad alcuni dei propri lavoratori - in luogo del C.C.N.L. Edile-Industria, come precisato nella dichiarazione camerale prodotta all’atto della partecipazione alla gara - il C.C.N.L. Metalmeccanici, che prevede una retribuzione oraria inferiore.

Sul piano sostanziale, va ribadito che:

- l'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 prevede che "al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente". La disposizione rientra nel novero delle previsioni a tutela dei lavoratori contenute dal Codice appalti e mira a scongiurare il rischio che l'applicazione del principio di libera concorrenza vada ad impattare negativamente sul trattamento retributivo dei lavoratori impiegati nell'appalto;

- gli atti di gara non possono imporre agli operatori economici l'applicazione di un determinato contratto collettivo, pena la violazione dei principi di derivazione euro-unitaria che tutelano la libertà di impresa e la concorrenza; solo in casi eccezionali l'applicazione di uno specifico contratto può essere indicata nella legge di gara, anche a pena di esclusione, purché però tale clausola risponda ad una ferrea logica di correlazione tra requisiti da indicare e prestazioni da appaltare, perché in caso contrario il principio del favor partecipationis ne risulterebbe gravemente sminuito ed in conclusione la legge di gara sarebbe stata emanata in assoluta violazione del principio di concorrenza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4109 del 2016);

- la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 932 del 2017 e n. 1901 del 2016; Sez. III, n. 5597 del 2015 e n. 589 del 2016);

- infatti, il citato art. 30, comma 4, sottende una verifica della coerenza (in termini di "stretta connessione") tra l'attività oggetto dell'appalto e l'ambito di applicazione del C.C.N.L. indicato dall'impresa appaltatrice (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 276 del 2018);

- “la difformità tra l'inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere - in linea di principio - solo nell'ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell'offerta, se l'inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell'offerta, se il CCNL di settore, applicato dall'offerente, sia del tutto avulso rispetto all'oggetto dell'appalto” (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2021, n.6784).

Il Collegio osserva che l’articolo 2070, comma 2, c.c., prevede che “Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività”.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza richiamata in ricorso, quindi, la sussistenza della “autonomia” va individuata facendo riferimento alla “finalità produttiva” delle attività svolte e non già alla circostanza che le stesse si inseriscano all’interno di un’unica commessa, di modo tale che un’azienda che opera in differenti settori merceologici può applicare due (o più) CCNL al personale, fermo restando che il CCNL da applicare deve essere quello della categoria effettiva cui l’attività pertiene.

Tanto premesso, la controinteressata svolge attività sia di “costruzione, progettazione, ristrutturazione e demolizione di edifici sia per civili abitazioni che per ufficio, di edifici pubblici, industriali” sia di “realizzazione di fognature, impianti industriali, giardini, impianti di riscaldamento, idrici e metanodotti”. Orbene, non è revocabile in dubbio, dal punto di vista giuridico oltre che logico, che le attività di impiantistica possano dirsi autonome sotto il profilo produttivo rispetto alle attività edili, come comprovato anche dalla presenza di distinte attestazioni SOA; d’altro canto, lo stesso bando di gara conferma l’autonomia delle lavorazioni impiantistiche, configurate come scorporabili e subappaltabili.



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