Giurisprudenza e Prassi

NUOVA GARA: L'ENTE NON E' TENUTO AD INDICARE LO STESSO CCNL UTILIZZATO DAL GESTORE USCENTE (41.13)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Nella prospettazione del ricorrente la contestata sottostima dei costi della manodopera discenderebbe dalla scelta della stazione appaltante di applicare al lotto d’interesse n. 1, quale parametro retributivo, il CCNL “Logistica, Trasporto Merci e Spedizione” anziché il CCNL “Multiservizi”, applicato al personale attualmente impiegato dalla stessa istante, in qualità di gestore uscente del servizio.

Come ha ben chiarito il primo giudice l’Amministrazione, nel provvedimento gravato ha, tuttavia, esaustivamente spiegato che il riferimento a tale ultimo CCNL - nel precedente assetto - dipendeva dall’accorpamento in unico affidamento dei servizi che, nella presente procedura selettiva, sono stati, invece, scorporati in due lotti (logistica e facchinaggio); ciò che ha consentito di applicare a ciascuno di essi il CCNL di categoria, abbandonando la previsione del CCNL “Multiservizi”.

A fronte di ciò, l’odierna appellante non ha fornito alcuna prova dell’assunto che essa pone a base della propria affermazione circa il carattere “escludente” della stima dei costi derivante dall’applicazione di tale nuovo CCNL, e cioè l’assoluta necessità per l’espletamento delle mansioni comprese nel lotto 1 di personale inquadrato nelle categorie del CCNL “Multiservizi”.

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