Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTO COLLETTIVO - LA SCELTA E' RIMESSA ALLA LIBERTA' DECISIONALE DELL'IMPRENDITORE (97)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Anche il secondo mezzo, che contesta la scelta del CCNL applicato dalle due controinteressate, è infondato, atteso che, come noto (T.A.R. Lazio, sez. I , 22/02/2022, n. 2094), la scelta del C.C.N.L. è rimessa alla libertà decisionale dell'imprenditore, con l'unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l'oggetto dell'appalto. La normativa vigente consente, quindi, che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto scelto sia connesso e compatibile con l'effettiva attività da espletare.

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