Giurisprudenza e Prassi

CCNL SOPRAVVENUTO DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - LA PA LO DEVE VALUTARE IN SEDE DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

Con il quinto motivo di ricorso è lamentata l’illegittimità della motivazione assunta dal RUP - nel verbale n. 25 del 5/7/2024 – secondo cui l’applicazione, all’offerta della ricorrente, dei costi del personale fissati dal CCNL sopravvenuto, condurrebbe ad una perdita netta, nel quadriennio di esecuzione del servizio, di circa €. 207mila con conseguente anomalia dell’offerta. La ricorrente ha sostenuto che il RUP avrebbe omesso di considerare che tale perdita sussisterebbe solo per il primo dei quattro anni di cui si compone l’appalto, perché per l’anno successivo al primo la ricorrente avrebbe diritto a richiedere ed ottenere la cd. “revisione prezzi” ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. A d.lgs. 2016 n. 50 (sul presupposto che l’aumento del costo del lavoro dipenda non solo dall’applicazione del CCNL del 2023, ma anche di quello del 2024 che ha previsto aumenti più consistenti) ottenendo così un adeguamento del canone contrattuale che consentirebbe non solo di azzerare le perdite, ma di generare un utile per gli anni successivi.

Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.

L’esclusione è stata legittimamente effettuata in ragione della riscontrata anomalia dell’offerta, all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, dal quale sono estranee le valutazioni in ordine alla revisione dei prezzi, la quale è solo ipotetica, eventuale, e comunque si colloca nella fase esecutiva del contratto, cioè in una fase diversa da quella per cui è causa, relativa invece al subprocedimento di verifica della anomalia; sotto tale profilo è inconferente il richiamo alla citata sentenza di questa Sezione n. 3735 del 2024, che, si ripete, riguarda la diversa ipotesi di impugnazione della aggiudicazione per asserita illegittimità derivante dalla mancata valutazione della attuale congruità dell’offerta alla luce di CCNL sopravvenuto rispetto alla aggiudicazione (mentre nel presente giudizio il rinnovo contrattuale è intervenuto nella pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta).

Peraltro, a parte l’assorbente rilievo appena esposto, va osservato ad abundantiam in primo luogo che, premesso che la gara è regolata dal d.lgs. n. 50 del 2016, parte ricorrente non ha allegato quale sia la previsione della lex specialis che preveda la revisione dei prezzi (anzi, il punto 4.2 del disciplinare prevede che “I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura”).

In secondo luogo, sempre ad abundantiam, va osservato che nel ricorso è affermato che “essendo intervenuto il nuovo CCNL settore Vigilanza Privata 2023-2024 che ha comportato un aumento del costo del personale di quasi il 30% - la ricorrente avrebbe avuto diritto, dopo il primo anno di esecuzione del servizio, a richiedere alla S.A. la revisione prezzi, con conseguente adeguamento del canone contrattuale ai costi del lavoro di cui al nuovo CCNL 2024” in applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 a fronte di un aumento dei costi superiore al 10%, dovendosi però al contrario, ad avviso del Collegio, osservare che:

- tale aumento del costo del personale nella misura del 30% non è dimostrato dalla ricorrente, la quale avrebbe dovuto considerare solo l’aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo contrattuale del 2023, e non anche, come invece dalla ricorrente fatto, anche quello consistente del rinnovo del 2024 (la ricorrente infatti ritiene –in modo non condivisibile, come già illustrato sopra nel punto 2.1 della presente motivazione- che non si tratti di due rinnovi autonomi, ma che si tratti di un solo rinnovo avvenuto nel 2023, con una modifica nel 2024 solo per quanto riguarda la quattordicesima mensilità –cfr. la memoria di replica della ricorrente-);

- peraltro, nella perizia di parte ricorrente a firma del dott. Manzi è affermato che, a fronte del costo della manodopera stimato in sede di offerta in euro 2.414.131,20, gli incrementi retributivi derivanti dalla sopravvenuta contrattazione collettiva hanno portato ad euro 2.567.718,40 il costo della manodopera atteso per l’appalto, ricavandosi da tali dati indicati in perizia, osserva il Collegio, un incremento del costo della manodopera nella misura di circa il 6% (e non certo nella misura del 30% come prospettato nel ricorso, e neppure nella misura del 10% richiesta dall’invocato art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016);

- quindi parte ricorrente non ha dimostrato neppure l’incremento dei costi superiore al 10% richiesto per la revisione dei prezzi dall’invocato art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre, ancora ad abundantiam, va osservato che il rinnovo contrattuale del 2023 sulla cui base è stata dedotta l’insostenibilità dell’offerta, era evento tutt’altro che imprevedibile in occasione di una gara bandita nel maggio 2019, a circa quattro anni di distanza dal precedente rinnovo contrattuale, in uno scenario, quindi, in cui un operatore economico diligente avrebbe potuto immaginare in prospettiva un progressivo incremento del costo del lavoro nel corso di un appalto di durata quadriennale qual è quello per cui è causa.



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