CCNL ERRATO - VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA NON LEGITTIMA - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE
Come già evidenziato, con il primo motivo di gravame, la ricorrente sostiene che il RUP abbia commesso un macroscopico errore di fatto, consistente nell’aver eseguito una valutazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base di un CCNL diverso da quello richiamato nella lex specialis.
Il ricorrente sostiene che il CCNL preso a riferimento dal RUP per effettuare la verifica sulla dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11, comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023, sia il CCNL siglato in data 30 giugno 2022, supportando tale affermazione da alcuni indizi, quali, l’ammontare retributivo per livello che corrisponderebbe esattamente a quello indicato in tale CCNL e alcuni articoli relativi a singoli istituti.
Sul punto, si osserva che gli indizi riportati in ricorso trovano conferma negli atti depositati in giudizio. Invero, nel verbale del RUP del 12 marzo 2024 si legge: “ln merito al punto 2, viene valutata l'uguaglianza delle tutele per i lavoratori, rispetto al CCNL "Multiservizi". Dal punto di vista economico, si ritiene di confrontare le tabelle economiche delle retribuzioni del CCNL Multiservizi in vigore del 01/07/2022 al 30/06/2025 con le tabelle economiche delle retribuzioni del CCNL Cooperative Sociali in vigore dal febbraio 2024 a settembre 2024, in quanto la concessione ha inizio dal 01 maggio 2024” e, effettivamente, l’ammontare retributivo per livello corrisponde esattamente a quello indicato in tale CCNL, come corrispondono anche alcuni articoli relativi a singoli istituti (artt. 78-80 sul “lavoro part-time; art. 12 sul “lavoro straordinario”; art. 2 sul “periodo di prova”) riportati a pagina 6 del suddetto verbale. Anche la durata del contratto corrisponde a quella del CCNL siglato in data 30 giugno 2022.
Tenuto conto del principio della vicinanza della prova e di non contestazione, si osserva altresì che l’Amministrazione, negli atti depositati in giudizio, non indica con esattezza quale CCNL abbia utilizzato il RUP e non contesta espressamente tale circostanza in fatto (in relazione alla quale il ricorrente deduce in giudizio seri indici probatori), ma si limita ad affermare che il ricorrente non abbia provato la circostanza affermata (cioè che il RUP abbia utilizzato il CCNL siglato in data 30 giugno 2022).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che si possa considerare provato il fatto che il CCNL preso in considerazione dal RUP per effettuare tale verifica sia quello siglato in data 30 giugno 2022.
Il Collegio non nega che, come evidenziato dal Comune, una cosa è l’individuazione del CCNL che si considera applicabile al personale dipendente ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, e altra cosa è la quantificazione del costo del lavoro da porre a base di gara ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14 d.lgs. n. 36 del 2023, tuttavia ritiene che, il disciplinare, laddove al punto 9 rinvia, per individuare il CCNL di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, all’art. 3 (che fa espresso riferimento alle “Tabelle dei costi medi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il CCNL “Multiservizi”), letto e interpretato in modo conforme alle disposizioni contenute nell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1” e, cioè, “il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”, come sostiene il ricorrente, si riferisca al CCNL “Multiservizi” siglato l’8 giugno 2021.
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