Giurisprudenza e Prassi

APPLICAZIONE CCNL DIFFERENTE - COERENTE CON OGGETTO DELL'APPALTO - LEGITTIMO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Il Consorzio ricorrente, quindi, ha sostanzialmente contestato il carattere immediatamente lesivo delle prescrizioni della lex specialis inerenti alla applicazione di un determinato C.C.N.L., asserendo che le stesse non gli avrebbero consentito di partecipare effettivamente e in maniera utile alla procedura di gara, impedendogli di formulare una offerta competitiva.

Giova, altresì, evidenziare che le censure articolate con il secondo motivo di ricorso risultano anche infondate in quanto, diversamente da quanto affermato dal Consorzio ricorrente, l’aggiudicatario Consorzio Stabile OMISSIS ha fatto applicazione del C.C.N.L. prescritto dalla lex specialis, con la conseguenza che la stazione appaltante non ha favorito alcun concorrente e non ha disapplicato la contestata prescrizione della lex specialis.

Tale dato emerge dai giustificativi dell’offerta resi in sede di gara dall’aggiudicatario a beneficio di RFI e prodotti in giudizio dallo stesso Consorzio ricorrente (cfr. doc. 19 della produzione di parte ricorrente), che ne è entrato in possesso in seguito all’accoglimento dell’istanza ostensiva formulata nei confronti della stazione appaltante.

Dai documenti in atti, peraltro, emerge che anche il concorrente Servizi Ambientali S.r.l. abbia formulato la propria offerta facendo applicazione del C.C.N.L. “Mobilità Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie” (cfr. doc. 20 della produzione di parte ricorrente).

Peraltro, la previsione da parte della lex specialis di una clausola sociale, alla quale risulta correlata l’applicazione di uno specifico C.C.N.L. non presenta alcun carattere illegittimo, né risulta suscettibile di precludere l’utile partecipazione alla gara.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 2168 del 15 marzo 2021), ha chiarito che anche a fronte di prescrizioni di tal guisa gli operatori economici interessati all’aggiudicazione di una commessa pubblica possono legittimamente, nell’esercizio della propria libertà imprenditoriale, formulare un’offerta facendo applicazione di un C.C.N.L. diverso da quello indicato nella lex specialis, senza per questo esporsi al rischio di incorrere nella sanzione della esclusione dalla gara per inammissibilità dell’offerta – fermo il limite logico della necessaria coerenza tra il C.C.N.L. che in concreto si è inteso applicare e l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6336 del 20 ottobre 2020), che, nel caso di specie, non risulterebbe, eventualmente, superato laddove si fosse fatta applicazione del C.C.N.L. Multiservizi –. CSI, pertanto, avrebbe potuto legittimamente operare una differente scelta imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara in questione.


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