Giurisprudenza e Prassi

OGGETTO SOCIALE - MANCATA ATTIVAZIONE - ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Il Collegio ritiene di dover confermare quanto già affermato in sede cautelare e condiviso dal Giudice d’appello e, cioè, che la mancata attivazione dell’oggetto sociale (circostanza incontestata tra le parti in causa) osta all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’odierna ricorrente.

Ed invero“ …nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257). [..omissis..] Come statuito dalla consolidata giurisprudenza, infatti, l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non rileva quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario che esprime soltanto ulteriori potenziali indirizzi operativi, non rilevanti ove non attivati. Pertanto la prescrizione della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti ai fini della partecipazione l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per determinate attività, per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, risulta finalizzata a selezionare ditte che abbiano un esperienza specifica nel settore dell’appalto maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente riferibile al servizio da svolgere (cfr. per tutte Cons. di Stato, V. 10 aprile 2018, n. 2176)” - Consiglio di stato, sez. V, sent. 25/9/19 n. 6431.

Ed ancora: “.. conformemente ai condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza, nel caso in cui la lex specialis della gara richieda, per comprovare i requisiti di idoneità professionale, il certificato della Camera di commercio per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, l’individuazione della tipologia di azienda avviene solo attraverso l’attività in concreto esercitata e documentata dall’iscrizione camerale, mentre l’oggetto sociale, meramente riportato in detto certificato, esprime soltanto un’indicazione potenziale sugli indirizzi operativi dell’azienda, che non assumono alcuna rilevanza se non sono attivati”, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25/7/19 n. 5257.

Ed infine “Non è dunque sufficiente l’indicazione nell’oggetto sociale della ristorazione in genere, in quanto è necessario che la previsione nell’atto costitutivo della Società si estrinsechi nell’avvenuta realizzazione dell’oggetto (attivandone l’esercizio in concreto), in modo tale da manifestare la reale attitudine e capacità dell’impresa a svolgerlo e, per quanto qui interessa, garantendo la stazione appaltante circa la puntuale esecuzione delle prestazioni richieste”, Tar Campania, Napoli, sez. III, sent. 4/10/19 n. 4754 e plurimi richiami ivi contenuti.

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, è evidente che alcuna causa non prevista di esclusione è stata applicata nella fattispecie: l’inclusione tra i requisiti di idoneità dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. è evidentemente finalizzata a garantire che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotate di un’esperienza concreta nello specifico settore di attività, garanzia che risulterebbe frustrata ove alla “mera” iscrizione non si accompagni lo svolgimento effettivo di attività coerente con quella oggetto dell’appalto.

In tal senso, è stato anche evidenziato che “nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170)” – Consiglio di Stato, sez. V, sent. 25/9/19 n.

6431.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...