ISCRIZIONE CCIAA - REQUISITO IDONEITA' PROFESSIONALE (83)
E’ indubbio che l’iscrizione alla Camera di Commercio costituisca requisito d’idoneità professionale (art. 83, commi 1 e 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e che sia richiesto per selezionare sin dall’accesso alla procedura gli operatori economici che, per l’oggetto della loro attività imprenditoriale, siano nelle condizioni di rendersi affidatari di contratti pubblici; nondimeno il pregresso effettivo svolgimento dell’attività (con i relativi risultati), così nell’ambito degli appalti pubblici come in quello dell’ affidamento delle concessioni demaniali, è requisito di capacità tecnico – professionale, che l’amministrazione può richiedere sia variamente provato attraverso l’allegazione delle precedenti esperienze professionali.
Ne segue pertanto che nella procedura de qua il possesso degli iscrizione camerale antecedentemente alla presentazione dell’offerta era condizione sufficiente a poter prendere presentare offerta in seno alla procedura comparativa, e non, invece, come pretende la società appellata, requisito espressivo della capacità tecnico – professionale dell’operatore che, evidentemente, l’amministrazione riteneva di poter valutare sulla base della “documentazione giustificativa dell’ idoneità a svolgere l’attività”, come detto richiesta dalla lett. d) del regolamento a tutti gli istanti e che il Comune ha, peraltro, ritenuto sussistente invitando la Sig.ra OMISSIS alla procedura comparativa.
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