ISCRIZIONE CCIAA - COERENZA TRA ISCRIZIONE, ATTIVITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO (83.1.a)
Il Collegio, pur non ignorando l’esistenza di pronunce di segno contrario (da ultimo TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6 settembre 2021, n.1966), ritiene nondimeno di condividere l’orientamento giurisprudenziale prevalente per cui “… nell’impostazione del nuovo codice appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50/2016], anteposto ai più specifici requisiti attestanti la misura della capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma: la sua utilità sostanziale è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5257).
Del resto, come non ha mancato di rimarcare la giurisprudenza, è attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, che si procede all’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, essendo insufficiente il richiamo all’elenco dei settori di attività, invero in astratto illimitati, riportati nell’oggetto sociale risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto societario, costituendo detto elenco espressione di potenziali indirizzi operativi, inidonei a qualificare l’impresa ove non effettivamente attivati e, dunque, ove non comprovati da un’esperienza specifica nel relativo settore di attività.
Pertanto la prescrizione della legge di gara con cui si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per determinate attività – ancor più, si ribadisce, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è assurta, con la previsione di cui all’art. 83 comma 1, lett. a del D.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale – è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto, maturata attraverso lo svolgimento di una determinata attività direttamente coerente con il servizio da svolgere (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 18 gennaio 2021, n. 508; 25 settembre 2019 n. 6431 e 10 aprile 2018, n. 2176).
Del resto, il concetto di coerenza tra iscrizione, attività e oggetto dell’appalto (richiamato dal su citato art. 8.1 del Disciplinare) non può riguardare il generico oggetto sociale, che costituisce, in mancanza di attivazione, un dato solo potenziale e, dunque, insuscettibile di poter esprimere – se non in connessione con l’attività concretamente esercitata – la effettiva idoneità dell’impresa rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto di servizio da affidare.
In altri termini, solo l’attivazione in concreto dell’oggetto sociale consente di rivelare la reale attitudine e idoneità dell’impresa ad operare nel settore di attività oggetto dell’appalto, con adeguate garanzie di capacità e professionalità, e consentire, dunque, alla stazione appaltante di poter fare affidamento circa la puntuale esecuzione delle prestazioni richieste.
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