Giurisprudenza e Prassi

IRRILEVANTI CODICI ATECO E ATECORI - VA CONSIDERATA L' ISCRIZIONE CCIAA PER I PRINCIPI DI FIDUCIA, RISULTATO E ACCESSO AL MERCATO (100.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Non colgono nel segno le deduzioni del Rti K., invero contenute nella memoria di discussione, circa la non corrispondenza dei codici Ateco relativi ai servizi svolti da L. prima della pubblicazione del bando di gara e i servizi socio educativi di cui alla procedura de qua.

Ed invero i codici ATECO non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564 secondo cui “l’aggiudicataria possedeva il requisito richiesto dalla lex specialis con effetto utile in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ragione dell’effettivo svolgimento dell’attività di “trasloco”. Non sono, pertanto, ravvisabili profili di illegittimità nella decisione adottata dalla Stazione appaltante in quanto, in disparte l’esame della questione se la lex specialis richiedeva o meno ‘a pena di esclusione’ il possesso di uno specifico Codice ATECO, ma piuttosto una iscrizione camerale per attività analoghe a quelle di gara, la giurisprudenza prevalente esclude la finalità certificativa dei Codici ATECO.

I Codici ATECORI – integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall’ISTAT – non hanno finalità certificative dell’attività in concreto svolta dall’impresa e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico- professionale, richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA con un particolare Codice ATECO, quest’ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico- professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC n. 98 del 5 giugno 2013).

Ne consegue che, correttamente, non è stata esclusa dalla gara l’ATI controinteressata a seguito di una precisa valutazione della certificazione resa dalla Camera di Commercio, attestante il possesso dello specifico requisito in data utile ai fini dell’ammissione, facendo puntuale applicazione del principio di massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2015, n. 4768)”.

Pertanto risultano irrilevanti le deduzioni del Rti circa la non ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, posto che la stazione appaltante, dovendo avere riguardo all’oggetto sociale nel suo complesso, e pertanto anche alle attività secondarie, avrebbe dovuto ritenere sussistente il requisito dell’idoneità professionale alla luce della prescrizione dell’art. 100, comma 3, D.lgs. 36/2023, per come interpretato dalla giurisprudenza più recente, avendo riguardo anche a quanto ritenuto nella Relazione al codice, senza necessità di attivazione del soccorso istruttorio.

Né potrebbe rilevare la circostanza i servizi attestati dalla certificazione camerale non fossero stati svolti in ambito residenziale, dovendosi del pari ritenere fondato il motivo III.3 dell’appello incidentale (“sul requisito di iscrizione CCIAA per servizi socioeducativi in ambito residenziale; impugnazione nota pec prot. n. Inps. 0017.09/05/2024.0004603 del 9 maggio 2024”) con cui La Sorgente ha impugnato la nota pec prot. n. Inps.0017.09/05/2024.0004603 del 9 maggio 2024 di richiesta di soccorso istruttorio, nella parte in cui il Rup richiedeva, incidentalmente, che le attività socio-educative fossero svolte in ambito residenziale.

Infatti detta richiesta, come dedotto da L., deve ritenersi illegittima, in quanto contrastante con la normativa di gara e con il chiarimento (n. 21), che, invece, si sono limitati a richiedere servizi socio educativi, senza alcuna restrizione al solo “ambito residenziale”. Ed invero la lettera del disciplinare e il chiarimento (n. 21) non lasciano dubbi, pretendendo unicamente l’iscrizione per “servizi socio educativi”, senza circoscrivere detto requisito al solo “ambito residenziale”.

Una interpretazione diversa da quella letterale, come dedotto da L., contrasterebbe con il principio di proporzionalità (art. 100, comma 2, D.lgs. 36/2023), nonché dei principi di tassatività delle clausole di esclusione (art. 10 D.lgs. 36/2023), di massima partecipazione (art. 1, comma 2, art 3 D.lgs. 36/2023), di risultato (art. 1 D.lgs. 36/2023). Inoltre, finirebbe per contrastare con i principi della CDFUE (art. 16), del Trattato (art. 4, 26, 49 e 56 TFUE) e della Direttiva comunitaria 2014/24/UE (artt. 18, 19, 56, 57, 58).

L’opzione ermeneutica seguita si pone peraltro in linea con i principi della fiducia, del risultato e di accesso al mercato, da intendersi come super principi nell’ambito della contrattualistica pubblica (ex art. 4 D.lgs. n. 36/2023).

L’amministrazione, infatti, deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di un principio considerato quale valore dominante che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 4996 del 2024, con richiamo a Cons. Stato sez. V, n. 1924 del 2024; sez. III, n. 286 del 2024 e 9812 del 2023).

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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