Giurisprudenza e Prassi

CORRISPONDENZA TRA OGGETTO DELL'APPALTO E ATTIVITA' ISCRITTA IN CCIAA - NECESSARIA

CGA SICILIA SENTENZA 2022

Il RTI ricorrente in primo grado ha lamentato la violazione del punto 1.8.1. del disciplinare di gara, essendo J. asseritamente carente di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, con conseguente falsa applicazione da parte della stazione appaltante dell’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. L’art. 1.8.1. del disciplinare di gara è rubricato “Requisiti di Idoneità Professionale” e dispone che:

“Il concorrente deve essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara alla competente C.C.I.A. nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno stato dell’UE. Il concorrente, inoltre, deve essere in possesso ai fini della partecipazione alla gara dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria !0 B classe A (cfr importo totale lavori) e categoria 5 classe F (Quantità cfr Piano di Gestione Rifiuti – t: 1182,20).

Tale requisito costituisce un requisito di partecipazione come chiarito dall’ANAC con comunicato del 28/08/2017 ed al [e dal] Consiglio di Stato …”.

Dal chiaro tenore della lex specialis di gara, risulta che:

- l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza - richiesta in alternativa all’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara alla competente CCIA nel registro delle imprese – è evidentemente rivolta alle imprese residenti in altro Stato dell’Unione Europea;

- il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 B classe A e categoria 5 classe F è richiesto dal detto art, 1.8.1. del disciplinare di gara, come inequivocabilmente attestato dalla locuzione “inoltre”, in aggiunta e non in alternativa all’iscrizione alla CCIA.

Inoltre, l’attività dichiarata dall’appellante, secondo quanto è possibile evincere dalla visura camerale, non comprende la realizzazione delle opere di bonifica, costituenti l’oggetto dell’appalto in affidamento, laddove la giurisprudenza afferma la necessità di una corrispondenza contenutistica tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto del singolo contratto d’appalto da assegnare e ciò in quanto l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gare dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (cfr. Cgars n. 231 del 2020, che richiama un’ampia e conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato).

L’assenza della iscrizione camerale per attività inerenti l’oggetto della gara, alla luce della disciplina di gara che ha richiesto la stessa congiuntamente all’iscrizione all’ANGA, risulta dirimente, trattandosi di due distinte iscrizioni, e ciò determina l’irrilevanza delle altre questioni dedotte, sia con riferimento alla sostanziale equivalenza, o superiorità, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia al fatto che la Jonica si sarebbe avvalsa per i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’attestazione SOA posseduta dal Consorzio Research in categoria OG12.



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