ILLEGITTIMA L'ESCUSSIONE AUTOMATICA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA PER IL CONCORRENTE NON AGGIUDICATARIO (48.1)
In tema di appalti pubblici, l'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) deve essere disapplicato nella parte in cui impone l'escussione automatica della garanzia provvisoria nei confronti del concorrente non risultato aggiudicatario. L'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, è tenuta a instaurare un procedimento volto a valutare la posizione individuale dell'operatore, l'elemento soggettivo e le eventuali misure di self-cleaning, non potendo la sanzione discendere meramente dall'esclusione dalla gara senza una specifica motivazione sulla gravità dell'illecito professionale commesso.
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